Il voto assistito consente agli elettori con impedimenti fisici che rendono impossibile votare autonomamente di essere accompagnati in cabina, garantendo l’effettività del diritto di voto senza compromettere segretezza e personalità. L’ammissione avviene tramite certificato medico ASL, annotazione AVD sulla tessera elettorale o impedimento fisico evidente valutato dal presidente di seggio. L’accompagnatore può essere un elettore di qualsiasi comune, ma può assistere una sola persona per consultazione.
Premessa
Nel sistema elettorale italiano il voto assistito rappresenta uno degli istituti più delicati e, allo stesso tempo, più significativi per garantire il diritto di elettorato attivo. La sua disciplina si colloca infatti nel punto di equilibrio tra due principi costituzionali di pari importanza: da un lato la personalità e la segretezza del voto, sancite dall’articolo 48 della Costituzione; dall’altro l’effettività del diritto elettorale, che deve poter essere esercitato da tutti i cittadini, anche quando condizioni fisiche rendano difficoltosa o impossibile l’espressione autonoma del voto.
Il legislatore ha affrontato questa tensione costruendo un sistema che consente l’assistenza al voto nei casi in cui l’elettore non sia materialmente in grado di compiere le operazioni necessarie per esprimerlo.
La disciplina fondamentale è contenuta nell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e nell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). Nel corso degli anni la normativa è stata oggetto di interventi correttivi che hanno progressivamente chiarito i presupposti dell’istituto e rafforzato le garanzie contro possibili abusi.
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