STATO CIVILE - Nella Gazzetta ufficiale il regolamento sulla circolazione dei documenti pubblici
Semplificazione per la presentazione di alcuni documenti pubbliciPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L200/1 del 26.7.2016 il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica
il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Il regolamento dà vita ad un sistema di esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità.
Il regolamento riguarda soltanto l’autenticità dei documenti pubblici. Gli Stati membri continueranno dunque ad applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e degli effetti dei documenti pubblici provenienti da un altro paese dell’Unione.
Fra i documenti pubblici destinati a beneficiare del nuovo regime ci sono le certificazioni di nascita, di esistenza in vita, di decesso, gli atti dello stato civile relativi al matrimonio, al divorzio, alla filiazione, e i certificati del casellario giudiziale.
Per effetto della nuova misura, che sarà applicabile nella sua interezza solo a decorrere dal 16 febbraio 2019, i documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione.
Inoltre, verrà meno l’obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei documenti pubblici, potendo essere utilizzato un modulo standard multilingue da presentare come ausilio alla traduzione, allegato al documento pubblico per evitare l’obbligo di traduzione.
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