Polizia mortuaria: la regione Veneto adotta Linee guida di 1^ applicazione della propria L.R. . Passato un anno, ed ora? Sensi unici o doppio senso di circolazione?

Polizia mortuaria: la regione Veneto adotta Linee guida di 1^ applicazione della propria L.R. . Passato un anno, ed ora? Sensi unici o doppio senso di circolazione?

Secondo la DGR (Veneto) n. 1909 del 27/7/2010”… e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d’obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2)…”

Tale indicazione nelle “Linee guida” prende in considerazione solo l’angolazione visuale delle situazioni di cui all’art. 28, 2 L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, su cui vi è stata la presentazione al T.A.R. di un ricorso contro tale DGR, chiedendo, oltre che un giudizio nel merito, anche la c.d. domanda cautelare, queste ultime non accolte dal T.A.R. (Sez. 1^, ordin. n. 797/2010 del 25/11/2010) considerando come non sussistesse il c.d. periculum in mora ricordando, tra gli argomenti, come comunque operino, e prevalgano, le norme statali.

Contro il rigetto della domanda cautelare, vi è stato ricorso al Consiglio di Stato, il quale l’ha, ulteriormente, rigettata (Sez. V^, ordin. n. 999 del 2/3/2011) con 2 argomentazioni:

a) la regione non ha provveduto ad adottare gli atti amministrativi di cui all’art. 2, 2 L. R. (veneto) 4/3/2010, n. 18 (e, quindi, continuano ad operare le norme pre-esistenti e non l’art. 28, 2 ..);
b) rimane impregiudicata la sopravvenuta disciplina nazionale in materia di servizi pubblici (e, quindi, potrà aversi l’esigenza di una separazione societaria, ma, non di una separazione societaria con proprietà diverse, accentuazione, quest’ultima, presente sono nelle norme “transitorie” dell’art. 54.

Anche se queste 2 ordinanze sulla domanda cautelare possano, ad un approccio superficiale (che, ad onor del vero, potrebbe essere favorito dal fatto che il C.d.S. ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese alle parti costituite in tale giudizio), in realtà consegue che viene a cadere l’accentuazione della norma “transitoria” sulla separazione societaria con proprietà diverse (formula irrituale se non proprio auto-costruita), per la prevalenza, in materia, delle norme statali sulle norme regionali (aspetto che era già stato colto nell’ordinanza di 1° grado) e che, per questo, non potrà non essere tenuto presente nel giudizio di merito. Il ché non costituisce certo un esito positivo per le controparti, anche comprese quelle intervenute con ricorso ad opponendum, determinandosi un effetto del tutto opposto a quello atteso.

Ma la vicenda, per come sviluppatasi, presenta anche un altro risvolto, nel senso che la L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18 considera le “incompatibilità” in 3 punti: a ritroso, nella norma “transitoria” dell’art. 54, 2 (caduta come considerato dalle 2 ordinanze citate in precedenza), all’art. 28, 2 (nella direzione “gestione dei cimiteri” – “attività funebri”, all’art. 5, 4 (nella direzione “attività funebri” – “gestione del servizio cimiteriale”.

Ebbene, poiché, di fatto, qui o là sono variamente presenti situazioni di questo tipo, di vario grado, anche queste ultime devono/dovrebbero venire meno, quanto meno ricorrendo a separazioni societarie. Quante volte, vi vedono pubblicità (a questo punto “ingannevoli”, secondo la terminologia del Codice del consumo), per cui la ditta XYZ indica di operare come “onoranze funebri e servizi cimiteriali” ? Casi, in cui non sembrano aversi molte propensioni ad aversi attuate separazioni societarie (men che meno considerando: “…e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d’obbligo …”).

Interessante, oltretutto, come un soggetto interessato all’art. 5, 4, abbia affermato di “avere” una cooperativa (la quale dovrebbe presentare, almeno, il carattere della mutualità (art. 2511 CC, e un certo numero di soci), scatola vuota, da ri-esumare per traslare su di essa le attività di gestione del servizio cimiteriale, sottovalutando, oltretutto, come tali affidamenti richiedano, quanto meno gara ad evidenza pubblica, oppure la costituzione di società miste, con gara a c.d. doppio oggetto e non certamente un qualche affidamento a trattativa privata (esiste ancora? Ovviamente, no …, salvo …) contrattata con il geometra comunale o con l’assessore ai LL. PP.

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