L’ARAN, con il parere del 2 settembre 2025 n. 35270, si occupa della fruizione dei permessi orari previsti dalla legge n. 104 del 1992.
L’Istituto si domanda se sia possibile fruire il permesso di cui all’art. 33 della l. n. 104/92 per frazioni di ora?
La disciplina dell’istituto in esame risulta contenuta contenuta nell’art. 33 del CCNL 21 maggio 2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Atteso che nel nuovo CCNL del 16 novembre 2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora solo dopo la prima ora, si ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.
La gestione dell’orario di lavoro e delle assenze negli Enti Locali
Indirizzi operativi
30 Ott 2025 ore 9.00 – 13.00
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