"Oltre" alla residenza, vi è anche la "residenza normale". Modificato il C.d.S.

“Oltre” alla residenza, vi è anche la “residenza normale”. Modificato il C.d.S.

Quando si parli di “ora legale” verrebbe sempre il dubbio di come denominare l’altra, che nel linguaggio comune è detta “ora solare”, ma in alcuni testi normativi anche “ora normale”.
Qualcuno avrebbe ipotizzato, giocosamente, che quest’ultima possa denominarsi come “ora illegale”, contrapponendosi, stagionalmente, all'”ora legale”. Lo spunto viene dall’art. 6 D. Lgs. 18/4/2011, n. 59, con il quale, modificandosi, in più punti, il C.d.S. in materia di patenti di guida, ne introduce l’art. 118.bis, con cui “ai fini” del rilascio della patente di guida prevede che si intenda: ” …per residenza, oltre quella di cui all’articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo”, precisando che “. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresi’ per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.
Tale condizione non e’ necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato.
La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale; ed, infine, che, sempre, ” .
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, e’ equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.”
Come si nota si tratta di previsioni “specializzate” o, se lo si voglia, “finalizzate”, ma che, altresì, si aggiunga, accanto alla residenza (quale definita dall’art. 43, 2 CC e che ha la propria registrazione amministrativa nell’APR), anche un nuovo criterio, quello della così qualificata “residenza normale”.
Semmai, specie per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, italiani compresi, le indicazioni dell’art. 12 direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20/12/2006 concernente la patente di guida (ricordando, per altro che questa disposizione riprende la previsione già presente nell’art. 9 della direttiva 1991/439/CEE del Consiglio del 29/7/1991, direttiva a suo tempo attuata con i D. M. 8/8/1994, 14/11/1997, 29/3/1999 e, quindi, D.M. 30/9/2003 (in particolare si veda l’art. 10 di questo ultimo), giusto per ricordare come non vi siano . novità, ma “concetti” ormai ventennali e potrebbe citarsi (giusto per ricordare come se ne dibattesse già 12-13 anni addietro) A. Cortese, “L’evoluzione del concetto di residenza”, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici, n. 11, novembre 1998, che, tra le altre fonti, il quale citava proprio la direttiva 1991/439/CEE, segno che vi è già stata una qualche discussione in proposito; al più, può considerarsi come la novita’ stia nel fatto che ora una date indicazione, “finalizzata”, trovi fonte in norma di rango primario, anziché in un atto sostanzialmente amministrativo, qual è un D.M.) potrebbero essere valutate come non più coerenti con norme, sempre dell’Unione europea, successivamente intervenute: il riferimento, nello specifico, è all’art. 2, 1, lett. d) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE), che attribuisce alla dimora abituale un significato diverso.
Non solo, ma il testo del neo-introdotto art. 118.bis C.d.S. non è neppure coerente con il già ricordato art. 12 direttiva 2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20/12/2006, direttiva che il D. Lgs. 18/4/2011, n. 59 ha (o, avrebbe) attuato. Comunque sia, proprio per la qualificazione, esplicita ed auto-espressa, di norma speciale, questa disposizione non ha rilievo, meno ancora effetti, nella (regolare, non lo si dimentichi mai!) tenuta dell’APR.

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