Il documento illustra la nuova classificazione dei Comuni montani introdotta dalla legge n. 131 del 2025, fornendo un’analisi dettagliata dei criteri geomorfologici e socioeconomici adottati. La pubblicazione confronta la normativa storica del 1952 con i parametri aggiornati di altitudine e pendenza, evidenziando una riduzione complessiva dei Comuni beneficiari, che passano da 4.061 a 3.715.
Viene approfondito il sistema delle agevolazioni fiscali, inclusi crediti d’imposta per professionisti sanitari e scolastici, incentivi per le imprese e sostegni per le famiglie residenti. Le tabelle regionali e provinciali mostrano le variazioni territoriali, specificando quali centri entreranno o usciranno dal nuovo elenco ufficiale. Infine, il testo chiarisce le modalità di riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e i criteri per accedere a misure di sostegno specifiche.
La nuova normativa
La legge 12 settembre 2025, n. 131 introduce una revisione organica del sistema di riconoscimento dei territori montani in Italia. Il provvedimento rappresenta un aggiornamento significativo rispetto alla normativa storica del 1952, che classificava i Comuni montani sulla base di parametri altimetrici molto rigidi, come la presenza di almeno l’80% della superficie sopra i 600 metri o un forte dislivello territoriale.
La nuova disciplina mira invece a introdurre criteri più articolati e coerenti con le caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche attuali dei territori montani.
Nuovi criteri di classificazione
Il regolamento proposto nel febbraio 2026 individua diversi parametri alternativi per stabilire la montanità di un Comune. I criteri sono alternativi: è sufficiente soddisfarne almeno uno per ottenere la classificazione.
Nello specifico, il nuovo testo dello schema di DPCM considera montani i Comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere
| Lettera criterio | Parametro altimetrico | Parametro di pendenza | Condizioni aggiuntive |
| a) | Almeno 20% della superficie comunale sopra i 600 metri s.l.m. | Almeno 25% della superficie con pendenza superiore al 20% | Sono escluse dal calcolo superfici come laghi, lagune, stagni, saline e aree analoghe |
| b) | Altitudine media ≥ 350 metri s.l.m. | Almeno 5% della superficie con pendenza superiore al 20% | Anche in questo caso si escludono superfici lacustri o assimilate |
| c) | Altitudine media ≥ 400 metri s.l.m. | Non richiesto | Criterio basato esclusivamente sull’altitudine media |
| d) | Altitudine massima ≥ 1200 metri s.l.m. | Non richiesto | È sufficiente che il punto più alto del territorio comunale raggiunga tale quota |
| e) | Altitudine media ≥ 300 metri s.l.m. | Non richiesto | Valido per Comuni appartenenti a Province interamente montane e confinanti con Stati esteri riconosciute dalla normativa |
Oltre ai parametri geomorfologici principali, la normativa prevede anche due criteri aggiuntivi di tipo territoriale, che permettono la classificazione montana anche in presenza di altitudini inferiori.
| Tipologia di criterio | Condizione geografica | Requisito altimetrico | Note |
| Comune confinante con Comuni montani | Comune che confina esclusivamente con Comuni montani o con essi e con uno Stato estero | Altitudine media ≥ 200 metri s.l.m. | Sono escluse dal calcolo le superfici lacustri e analoghe |
| Gruppo di Comuni interclusi | Gruppo di massimo 5 Comuni confinanti tra loro, completamente circondati da Comuni montani o da Stato estero | Altitudine media ≥ 200 metri s.l.m. | Serve a riconoscere territori montani “di continuità territoriale” |
Implicazioni operative: incentivi e Fondo montagna
La classificazione non ha solo valore statistico, ma incide direttamente sull’accesso alle politiche di sviluppo per le aree montane.
La legge n. 131 del 2025 prevede infatti diverse agevolazioni, tra cui crediti d’imposta per personale sanitario e scolastico che si trasferisce nei territori montani, incentivi per nuove imprese e sostegni per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.
Ulteriori interventi riguardano il sostegno alle attività agricole e forestali, oltre alla possibilità di utilizzare risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), destinato a finanziare interventi regionali e locali per lo sviluppo delle aree montane.
Per Amministrazioni locali e operatori economici, la nuova classificazione rappresenta quindi uno strumento determinante per accedere a politiche di incentivo e programmi di sviluppo territoriale.
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