CITTADINI STRANIERI - Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La direttiva vieta l’impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, al fine di contrastare l’immigrazione illegale, stabilendo norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.
Prima dell’assunzione,il datore di lavoro è obbligato:
-a chiedere la presentazione del titolo che autorizza il soggiorno;
-a tenere, almeno per la durata dell’impiego, una copia o registrazione del titolo che autorizza il soggiorno a disposizione delle autorità competenti, a fini di un’eventuale ispezione;
-a informare, entro un termine fissato da ciascuno Stato, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell’inizio dell’impiego di un cittadino di un paese terzo.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro, che violano il divieto di assunzione irregolare, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il termine per l’adozione delle misure di recepimento è il 20 luglio 2011

>>  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009, n. 52Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U.U.E., 30 giugno 2009, n. L 168)

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