Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione è la figura centrale nelle operazioni elettorali. Egli è il responsabile del corretto svolgimento della votazione e ne risponde personalmente. Il presidente
di seggio viene nominato dal presidente della Corte d’Appello competente per territorio entro il 30º giorno antecedente la data delle votazioni.
La legge (art. 35 d.P.R. n. 361/1957 e art. 20 d.P.R. n. 570/1960) prevede che il presidente di seggio sia scelto: “fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio”. I cittadini elettori che intendano essere inseriti nell’apposito elenco delle persone idonee alla funzione debbono presentare domanda alla Corte d’Appello competente, tramite l’ufficio elettorale comunale del proprio Comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno. Per la domanda è richiesto il titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In realtà, con l’entrata in vigore della legge n. 53/1990, le categorie di elettori sopra descritte (magistrati, avvocati, cancellieri, etc.) vengono inserite d’ufficio nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, e pertanto il Presidente della Corte d’Appello, e l’apposito ufficio presso la Corte stessa, attingono a tale elenco per le relative nomine.
Entro il 20º giorno antecedente la data fissata per le votazioni, il Presidente della Corte d’Appello trasmette agli uffici di ogni Comune l’elenco dei presidenti di seggio assegnati alle rispettive sezioni elettorali. I magistrati, i cancellieri e gli impiegati delle segreterie giudiziarie sono informati dell’avvenuta nomina tramite i loro diretti superiori; agli altri incaricati la designazione è notificata invece tramite un ufficiale giudiziario o un messo. L’incarico è obbligatorio per le persone incaricate: sono previste delle sanzioni amministrative e penali nei confronti di coloro che, in assenza di un impedimento comprovato, si rifiutino di assolvere il compito.
Al pari degli altri membri del seggio (scrutatori e segretario) e dei rappresentanti di lista, il presidente ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto.
Il procedimento di aggiornamento dell’elenco è normato dalla legge n. 53/1990, che specifica con chiarezza la scansione temporale degli adempimenti. Entro il mese di ottobre di ciascun anno i cittadini in possesso dei requisiti possono richiedere con domanda diretta al sindaco l’iscrizione nell’albo. Tale avviso viene pubblicato con manifesto. Entro il successivo mese di gennaio il Presidente della Corte di Appello dispone la cancellazione di coloro che:
– hanno perso i requisiti di legge (limiti di età, perdita del diritto elettorale, etc.);
– non si siano presentati alla costituzione del seggio senza giustificato motivo;
– abbiano presieduto seggi elettorali le cui operazioni siano state annullate dal giudice amministrativo, anche con decisione non definitiva;
– abbiano subito una condanna in materia di reati elettorali;
– si siano resi responsabili di gravi inadempienze al seggio, sulla base della segnalazione effettuata da uffici immediatamente sovraordinati (uffici centrali).
La legge non menziona la possibilità di richiedere la cancellazione volontaria dall’albo, e ciò appare una lacuna piuttosto evidente.
Nella prassi amministrativa le domande di cancellazione vengono solitamente prese in considerazione per evitare la nomina di persone che non gradiscono l’incarico e che potenzialmente potrebbero addurre motivi di impedimento, più o meno legittimi, ma comunque problematici per la copertura dei seggi.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno il sindaco provvede a trasmettere al Presidente della Corte di Appello l’elenco delle proposte di iscrizione, in numero doppio a quello delle cancellazioni (1). L’iscrizione è poi formalizzata con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello, dando precedenza a coloro che hanno manifestato interesse all’iscrizione proponendo domanda.
Nel caso in cui il presidente nominato sul seggio non sia in grado di assumere l’ufficio la normativa prevede ovviamente la possibilità di sostituzione. Di regola la competenza a sostituire il presidente assente o impossibilitato ad assumere l’ufficio è in capo allo stesso Presidente della Corte d’Appello, che attingendo all’elenco delle persone idonee all’ufficio procederà con una nuova nomina. Se però l’assenza o l’impedimento del presidente si verificano a ridosso della costituzione del seggio, o addirittura in sede di costituzione, entrano in gioco due norme “di chiusura”, identiche, poste dall’art. 20 del d.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 35 del d.P.R. n. 361/1957: “In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato”. La portata delle due norme è evidente: evitare che le operazioni elettorali si blocchino per l’assenza del presidente di seggio, prevedendo un meccanismo “estremo” di sostituzione con il sindaco del Comune ove la sezione è ubicata. Si noti che il concetto di “delega” in questo caso non è da interpretare in senso strettamente tecnico, ma deve potersi ammettere la possibilità di delegare la presidenza, da parte del sindaco, anche nel caso in cui egli non sia candidato o non sia impossibilitato ad assumere l’incarico in prima persona. Ovviamente il delegato designato dal sindaco (genericamente un dipendente comunale o una persona iscritta all’albo dei presidenti (2)) dovrà ovviamente rispondere a tutti i requisiti visti sopra – positivi e negativi – per poter svolgere l’ufficio.
Nel caso in cui l’assenza del presidente si determini durante le operazioni elettorali, dopo la costituzione del seggio, il presidente sarà sempre sostituito dal vicepresidente, il quale potrà, se lo ritiene opportuno o se è necessario per non perdere il numero legale nella composizione, nominare a sua volta un nuovo scrutatore secondo la procedura di surrogazione.
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(1) La prescrizione normativa di proporre iscrizioni in numero doppio rispetto alle cancellazioni effettuate, se pedissequamente applicata, porta alla perenne espansione del numero degli iscritti. È pertanto opportuno effettuare valutazioni in merito, di concerto con la Presidenza della Corte d’Appello: è più utile avere
un albo “pulito”, composto da persone consapevoli e disposte ad assumere l’incarico, piuttosto che un albo ampio, composto da persone cui non interessa svolgere l’ufficio.
(2) È buona norma disporre di alcuni “volontari” nella giornata di sabato, disposti ad assumere la presidenza del seggio in caso di indisponibilità improvvise dei presidenti designati.
| Domande frequenti |
| I dipendenti comunali possono essere iscritti nell’albo dei presidenti o in quello degli scrutatori? La risposta è certamente positiva, con il solo limite di coloro che vengono comandati ai servizi elettorali. |
| Risposta a quesiti |
| Trasferimento di residenza anagrafica di un cittadino iscritto all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale Quesito L’elettore iscritto all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale deve presentare nuovamente la domanda d’iscrizione nel caso in cui trasferisca la propria residenza anagrafica in un diverso comune? Risposta Si premette che in occasioni di consultazioni elettorali o referendarie la nomina dei presidenti di seggio viene effettuata dal presidente della Corte di Appello competente per territorio il quale individua i nominativi fra gli iscritti dell’albo istituito presso la propria cancelleria. Si ritiene pertanto che sia necessario avviare nuovamente la procedura d’iscrizione all’albo nel caso in cui il comune presso il quale è stata trasferita la residenza è al di fuori della circoscrizione territoriale della Corte d’Appello competente per il comune di pregressa residenza. Tutto ciò non sarà, invece, necessario nel caso in cui il comune di nuova residenza fosse ricompreso nell’ambito della stessa circoscrizione territoriale del comune di provenienza. Peraltro, è da ritenersi che nella seconda ipotesi sia necessario comunicare, per il tramite del comune, alla cancelleria della Corte d’Appello il nuovo indirizzo presso il quale dovrà essere notificato l’eventuale provvedimento di nomina. |
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