STATO CIVILE - Unioni civili
Le FAQ del Ministero dell’InternoIl Ministero dell’Interno ha diffuso alcune FAQ sul DPCM n. 144/2016
1. Qual è il formato dei fogli del registro provvisorio delle unioni civili?
Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui il formato è quello stabilito in via generale per gli altri registri dello stato civile.
2. I fogli del registro provvisorio delle unioni civili devono essere vidimati dalla Prefettura?
Il DPCM n. 144/2016 non contiene specifiche disposizioni, per cui si applicano le generali disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1, del D.M. 27/2/2001 (“1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 – successivamente denominato D.P.R. – quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall’articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, – successivamente denominato R.D. -, come modificato dall’articolo 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.”)
3. La richiesta di costituzione dell’unione civile e gli altri atti previsti nelle formule devono farsi su specifici modelli o su fogli in bianco?
In assenza dell’approvazione di specifici modelli nel D.M. del 28/7/2016, gli atti previsti dalle formule approvate dal citato decreto devono essere scritti su fogli in bianco, così come previsto dal D.M. 5/4/2002 il cui titolo II è rubricato “Formule per gli atti da scrivere integralmente su fogli in bianco”
PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE
Gli adempimenti dell’Ufficiale di stato civile e anagrafe
Il volume esamina approfonditamente la L. n.76/2016 che ha disciplinato la costituzione delle unioni civili e la registrazione delle convivenze di fatto, delineando un quadro completo dei nuovi istituti allo scopo di fornire all’ufficiale di stato civile e di anagrafe, tutti gli strumenti operativi necessari.
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