La scelta del nome da attribuire a un neonato è tra le prime decisioni che i genitori devono compiere quando decidono di mettere al mondo un bambino o una bambina. L’esito di tale scelta viene concretamente formalizzato nel momento in cui i genitori si apprestano a sottoscrivere la dichiarazione di nascita, sia che quest’ultima venga effettuata presso la direzione sanitaria, sia che venga sottoscritta davanti all’Ufficiale di Stato Civile. La scelta del nome, pur appartenendo alla sfera personale non è esente da limiti. Infatti il legislatore ha previsto alcune regole che l’Ufficiale dello Stato Civile deve far sì che vengano rispettate nel momento in cui riceve la dichiarazione.
La disciplina che concerne la scelta del nome è contenuta in via generale negli articoli 34 e 35 del d.P.R. 396 del 2000. Questi articoli non attribuiscono all’Ufficiale di Stato Civile un potere di valutazione sulla scelta effettuata dai genitori, ma sono volti a individuare alcune ipotesi nelle quali il nome non può essere attribuito oppure deve essere verificato secondo le procedure previste dalla legge. Possono esistere situazioni in cui i genitori scelgono un nome poco comune, un nome straniero oppure un nome che, per le sue caratteristiche, potrebbe essere considerato ridicolo o vergognoso. È proprio in questi contesti che il ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile assume particolare rilievo, perché occorre trovare un equilibrio tra la libertà dei genitori nella scelta del nome e la tutela dell’identità del minore.
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