Il cognome, in quanto diritto della personalità, è disciplinato dalla legge dello Stato di cittadinanza dell’individuo (art. 24, comma 1, legge n. 218/1995).
Di conseguenza, se un bambino nato in Italia è figlio di genitori stranieri, la normativa di riferimento non sarà quella italiana, ma quella dello Stato di cui il minore è cittadino.
Occorre precisare che l’ufficiale di stato civile non ha l’obbligo di verificare il contenuto della legge straniera applicabile secondo il diritto internazionale privato italiano, né di accertare la normativa vigente nel Paese di origine dei genitori.
In questa situazione, il nome, inteso come prenome e cognome, attribuito al nato al momento della formazione dell’atto di nascita sarà quello indicato dal dichiarante.
Può, tuttavia, capitare che un genitore straniero si accorga che il nome e il cognome attribuiti al proprio figlio alla nascita non siano conformi alla normativa del suo Stato di cittadinanza. In alcuni Paesi, l’assegnazione di determinati nomi riveste un’importanza cruciale, tanto che una diversa attribuzione potrebbe persino impedire l’acquisizione della cittadinanza.
Per risolvere questa problematica e semplificare la procedura, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 66 del 29 novembre 2004, ha stabilito che non è necessario ricorrere a procedure giurisdizionali; è sufficiente, infatti, apportare un’annotazione a margine dell’atto di nascita, garantendo così un adeguamento rapido e conforme alle disposizioni dello Stato di appartenenza del minore.
Se dunque, dopo la formazione dell’atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante, questi risultassero non conformi all’ordinamento straniero di appartenenza, si potrà provvedere alla loro correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare dello Stato
di appartenenza.
La procedura è molto snella: l’interessato esibisce l’attestazione consolare e l’ufficiale di stato civile provvede ad apporre l’annotazione di correzione sull’atto di nascita, utilizzando la seguente formula: “Ai sensi dell’art. 98, comma 1 del d.P.R. 396/2000 l’atto controscritto (o soprascritto) viene corretto nel senso che dove è scritto «…» debba leggersi ed intendersi «…», come risultante da attestazione del consolato …. in …. rilasciata in data …”.
L’ipotesi di modifica di generalità dello straniero può verificarsi non solo nel caso di dichiarazione di nascita errata; infatti, il cittadino straniero può subire la modifica del proprio nome e cognome nel proprio Paese e quindi avere interesse che detta modifica venga riportata correttamente nella documentazione italiana.
In generale, qualsiasi modifica delle generalità di un cittadino straniero deve essere riconosciuta come valida anche nell’ordinamento italiano, senza che l’ufficiale di stato civile possa esprimere valutazioni sulla legittimità del cambiamento disposto dall’autorità straniera competente per il proprio cittadino.
Se la normativa del Paese straniero prevede che, al momento del matrimonio celebrato in quel Paese, la sposa – cittadina di quello Stato – possa scegliere di aggiungere o sostituire il proprio cognome con quello del marito, tale scelta sarà riportata nell’atto di matrimonio trascritto in Italia. Anche per il matrimonio celebrato in Italia tra un italiano e una straniera o tra cittadini stranieri, se la legge dello Stato di appartenenza del cittadino straniero prevede il cambiamento del cognome per effetto del matrimonio, questo dovrà essere annotato sull’atto di matrimonio stesso su richiesta dell’interessato.
Pertanto, trascritto l’atto di matrimonio con le generalità da nubile, qualora risulti il cambiamento di cognome nell’atto, l’ufficiale di stato civile riconoscerà l’efficacia della variazione del cognome e la annoterà su di esso, adattando opportunamente la formula n. 187 del d.m. 5 aprile 2002.
In questo caso, infatti, non si opera con il sistema della correzione poiché la discrepanza del cognome non è ascrivibile al momento della formazione dell’atto di matrimonio, ma in un momento successivo, a seguito di un vero e proprio cambiamento del cognome. Pertanto, non trattandosi di errore, verrà apportata la seguente annotazione, adattata al caso concreto: “Lo sposo (o: la sposa) ha assunto il nuovo cognome (o/e: prenome): …, come risultante da …. (attestazione del consolato …. in …. rilasciata in data … oppure atto di matrimonio …)”.
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