La disciplina del rilascio della carta d’identità trova il proprio fondamento nell’articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, che individua il Comune competente sulla base di due criteri alternativi: la residenza e la dimora.
Se la residenza è un dato semplice da verificare, in quanto coincide con l’iscrizione anagrafica, la dimora richiede invece una valutazione più attenta. Ed è proprio qui che, nella pratica degli uffici, emergono le principali difficoltà.
Residenza e dimora: due criteri diversi ma equivalenti
La norma è chiara nel riconoscere che il Comune può rilasciare la carta d’identità non solo ai residenti, ma anche a chi dimora, pur se temporaneamente, sul territorio. In altri termini, la competenza non appartiene solo al Comune di residenza, ma anche a quello in cui il cittadino si trova con per un periodo di tempo limitato.
Ai fini della competenza al rilascio del documento non rileva invece il domicilio, che rappresenta il centro di affari e interessi della persona. Il domicilio individua una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (Corte di Cassazione, sentenza 21 marzo 1968, n. 884).
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