ANPR - IL CASO – Iscrizione nella via fittizia di persona di persona straniera seguita dai servizi sociali. Quali sono le condizioni per procedere?
a cura del nostro esperto William DamianiQuesito
Si richiede quale sia il contesto normativo e l’iter per l’iscrizione nella via territorialmente inesistente. Nel caso di specie, l’ufficio territoriale che si occupa dei servizi sociali ha segnalato all’ufficio anagrafe una signora straniera non residente con protezione internazionale che avrebbe bisogno di essere iscritta presso la casa comunale. Quali sono i presupposti? È necessario un permesso di soggiorno valido? Nel caso di richiedente asilo e/o protezione internazionale? Nella relazione dei servizi socio assistenziali si legge che la signora svolge attività di volontariato sul territorio, sta imparando la lingua italiana, deve subire un intervento chirurgico che rimane sospeso perché manca la residenza. Si può procedere con l’iscrizione presso la casa comunale?
Risposta
Se la cittadina straniera ha richiesto la protezione internazionale potrà essere iscritta in anagrafe anche prima dell’effettivo rilascio del permesso di soggiorno. L’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in seguito alle modificazioni apportate dal decreto legge n. 130/2020, convertito in legge 173/2020, prevede che il richiedente asilo sia iscritto in anagrafe anche se in possesso della sola ricevuta della richiesta di protezione internazionale, che costituisce titolo di soggiorno provvisorio.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo ora ad analizzare la peculiarità del caso esposto nel quesito, in cui si intende registrare anagraficamente la persona nella via territorialmente inesistente. Occorre infatti rilevare che l’iscrizione di una persona come senza fissa dimora comporta sempre una duplice valutazione: da un lato occorre verificare che si tratti effettivamente di una persona che non ha dimora abituale in nessun luogo; dall’altro lato occorre appurare l’esistenza del domicilio sul territorio comunale.
Relativamente al primo requisito è fondamentale acquisire le informazioni che denotino le abitudini di vita della persona da cui dovrà emergere l’assenza di un luogo fisico di dimora abituale. Qualora invece la persona abitasse in un luogo ben preciso, l’ufficio dovrà registrarlo anagraficamente all’indirizzo dove vive abitualmente e non come “senza fissa dimora”.
Relativamente al secondo requisito, occorre evidenziare che fino al 2009 l’elezione del domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica costituiva una libera scelta da parte della persona “senza fissa dimora”, così come chiarito dall’ISTAT nella citata circolare del 1992. Oggi invece la persona “senza fissa dimora”, al momento della dichiarazione anagrafica, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Tale indicazione è stata introdotta dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Nel caso indicato nel quesito la sussistenza del domicilio, quale collegamento fra la persona “senza fissa dimora” e il territorio è appurata dalla presa in carico da parte dei servizi sociali.
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