STATO CIVILE - IL CASO – Cittadina straniera divorziata vuole sposarsi in Italia
È sufficiente il nulla osta del Consolato? Oppure è necessario verificare la data del divorzio?Cittadina georgiana non residente intende coniugarsi civilmente nel nostro Comune con un cittadino italiano. La signora ha prodotto il nulla osta del Consolato di Georgia in Milano in cui è riportato che “ai sensi dell’art. 116 del c.c. della Rep. Italiana e della legislazione della Georgia nulla osta al matrimonio in Italia per … e che non sussistono impedimenti al matrimonio (…).” Nel nulla osta viene tuttavia specificato che la persona è divorziata. Considerato che lo stesso articolo 116 del codice civile dispone che anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 del codice civile, questo ufficio ha richiesto al Consolato di integrare il nulla osta con la data del divorzio. Il Consolato si rifiuta di integrare il documento rilasciato e l’avvocato della signora sostiene che non sia necessario specificare la data del divorzio in quanto il Consolato straniero ha già verificato che non sussistano gli impedimenti previsti dalla legge italiana. A questo punto vorremmo capire se l’onere della verifica dell’assenza di impedimenti previsti dalla legge italiana (età, interdizione per infermità di mente, libertà di stato, parentela, affinità, adozione, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze) sia a carico dell’USC o del Consolato e, in ogni caso, infine, vorremmo sapere se accettare il nulla osta senza data di divorzio e senza che le generalità dei genitori siano complete (ossia senza data e luogo di nascita dei genitori ma solamente con nome e cognome dei genitori). Da ultimo, considerato che la signora conosce sia la sua lingua madre sia la lingua inglese, si chiede se il servizio di interpretariato per il verbale di pubblicazione e per il matrimonio può essere ITALIANO/INGLESE?
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Manuale operativo per lo stato civile. Regolamento e procedure
Il decreto del Ministro dell’interno 18 ottobre 2022 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) ha sancito l’avvio e il funzionamento di ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), tempi e modi per il passaggio dalla registrazione analogica e formazione cartacea dei registri di stato civile alla modalità completamente digitale.
Il D.M. 9 novembre 2020, aveva già disposto la riduzione del formato dei registri in A4, per una maggiore semplificazione operativa.
La tanto attesa digitalizzazione non modifica il contenuto e la sostanza degli atti, né riduce la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile chiamato a svolgere un ruolo di particolare rilevanza per il quale occorre elevata professionalità.
Per poter affrontare correttamente le procedure e gli adempimenti che è chiamato a svolgere nel corso del proprio lavoro, ogni giorno più complesso, è necessario avere conoscenza dei principi fondamentali in materia di cittadinanza, filiazione, riconoscimento, adozione, diritto al nome, matrimonio, separazione e divorzio, unione civile, di quella parte cioè del codice civile che si occupa del diritto di famiglia.
Neppure possono essere trascurate le normative di diritto internazionale privato, i trattati e le convenzioni internazionali, le disposizioni di polizia mortuaria, ma anche la disciplina del procedimento amministrativo, le leggi speciali in materia di culti ammessi o disciplinati da intese.
A questo, occorre aggiungere anche il continuo apporto della giurisprudenza che sempre più di frequente interviene per delineare, ridefinire o ampliare istituti e concetti giuridici che l’ufficiale di stato civile è tenuto poi ad applicare, a volte direttamente, in prima persona.
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Il volume, unendo teoria e pratica, ha l’obiettivo di rappresentare, per l’ufficiale di stato civile, una guida per svolgere al meglio il lavoro quotidiano e raggiungere livelli di professionalità sempre più elevati.
Renzo Calvigioni
Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.
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