Elezioni dei sindaci e dei consigli comunali: l’indicazione, errata, di una data di nascita di un candidato non è riconducibile all’errore materiale. Altra sentenza, ma in situazione differente

Elezioni dei sindaci e dei consigli comunali: l’indicazione, errata, di una data di nascita di un candidato non è riconducibile all’errore materiale. Altra sentenza, ma in situazione differente

Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2514 del 15.5.2014, anche il TAR per la regione Veneto, sez. III, n. 575 del 5.5.2014, è intervenuto sulla questione dell’erronea indicazione della data di nascita di un candidato alle elezioni del consiglio comunale, nel caso ritenendo illegittima l’esclusione di candidati alla carica di consigliere comunale dalla lista ammessa alle relative elezioni qualora la data di nascita, correttamente indicata nel certificato elettorale, sia stata invece erroneamente indicata nella dichiarazione di accettazione della candidatura e nella lista di presentazione dei candidati. Infatti la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, nonostante il procedimento elettorale sia connotato da numerose formalità nella presentazione delle liste, in esso vige il principio di strumentalità delle forme, per il quale non può essere data rilevanza alle irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale, ed il principio di proporzionalità, che impone di valutare l’entità di eventuali lacune formali in rapporto alla loro influenza effettiva. Nel caso di specie, per un errore materiale di battitura, l’anno di nascita contenuto nella dichiarazione di accettazione della candidatura e nella lista di presentazione dei candidati è stato indicato erroneamente. Orbene, l’errata indicazione dell’anno di nascita non costituisce una causa normativamente espressa di esclusione ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 16.5.1960, n. 570, e vi sono una pluralità di elementi che nel loro insieme rendono palese l’immediata riconoscibilità dell’errore, dato che il comune coinvolto non è di grandi dimensioni (ha circa 13.000 abitanti), il ricorrente, così come i sottoscrittori della lista, risiedono in questo comune, il ricorrente è conosciuto per l’attività amministrativa svolta, dato che è stato eletto nel 2009 nella carica d i consigliere ed ha ricoperto la carica di capogruppo di maggioranza, e né all’anagrafe del comune di residenza, né all’anagrafe del comune di nascita risulta alcun caso di omonimia. Ne consegue che la mancata apposizione del corretto anno di nascita del candidato nella lista integra un errore emendabile in applicazione dei principi di favore per il voto e della massima partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali, cui è informata la materia elettorale, in quanto nel caso di specie costituisce un’irregolarità formale e non sostanziale, inidonea ad arrecare disorientamento nei firmatari, essendo questi, in base ad una pluralità di elementi univoci e concordanti, edotti senza margine di errore dell’identità del candidato (per l’applicazione di tali principi in casi analoghi cfr. TAR Calabria, Catanzaro, 29.10.2013 , n. 987; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23.10.2007, n. 6159; Cons. Stato, sez. V, 18.1.2011, n. 268; TAR Veneto, sez. I, 18.4.2000, n. 951). Va osservato, oltretutto, come in questo caso non si avesse una situazione di omonimia, come si aveva nella fattispecie considerata dalla sentenza sopra ricordata del Consiglio di Stato, nonché che la persona candidata presentava, localmente, elementi di pregressa partecipazione ad organi elettivi, rendendo men meno equivoca la situazione.

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