Sabato 10 maggio 2025
Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione
– Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).
– Scadenza del termine per apportare le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
– II Sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l’avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni). Entro 48 ore dalla notificazione dell’avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l’esistenza di un eventuale grave impedimento al Sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedite.
Da sabato 10 maggio 2025
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Domenica 11 maggio 2025
14° giorno antecedente quello della votazione
Entro la suddetta data i partiti, i movimenti politici e le liste e i candidati alla carica di Sindaco hanno l’obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste suddette, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002. Ai fini di tale pubblicazione non è richiesto il consenso dell’interessato (art. 1, legge n. 3/2019).
La norma non si applica ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (art. 38-bis, d.l. n. 77/2021, c. 7).
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