Disposizioni legislative e loro rango: vi sono “disposizioni legislative di rango secondario”?
Disposizioni legislative e loro rango: vi sono “disposizioni legislative di rango secondario”?Forse ci siamo persi qualche cosa ….. Si pensava che le disposizioni legislative (cioè di legge o degli atti aventi forza di legge) fossero di rango primario, mentre le disposizioni regolamentari fossero di rango secondario.
In un testo “legislativo “ (cioè quello relativo all’AS 3396, di conversione del D.-L. 6/7/2012, n. 95 (c.d. Spending review), approvato dal Senato della Repubblica il 31/7/2012, all’l’art. 2, comma 10 è stato inserito il comma 10-bis che conclude con le parole: “ …. se non con disposizione legislativa di rango primario. ….”.
Vi sono quindi “disposizioni legislative” che non siano di rango primario e, in caso di risposta positiva, quali sarebbero?
Rimanendo sul D.-L. 6/7/2012, n. 95 vi sono anche dei “giochetti” interessanti, come quello per cui una S.p.a. (partecipata al 70% dallo Stato” dovrebbe acquistare quote di altra S.p.a. (partecipata dallo Stato), con l’effetto che lo Stato incassa il ricavato di queste vendite, da registrare nell’attivo della contabilità dello Stato, attivo realizzato con soldini già … propri … (per almeno il 70 %).
Tra l’altro, sono “giochetti” neppure nuovi, dato che (uno tra i tanto esempi) un comune, affidato (d’imperio) un proprio servizio ad una propria azienda speciale (azienda speciale, non una partecipata), le ha ingiunto (neppure subito …) di pagargli l’avviamento commerciale, generando(si) così un attivo per il bilancio comunale … e, probabilmente, è anche per questi episodi, che vi sono orientamenti volti a considerare il c.d. bilancio consolidato, nonché a “consolidare” personale ed altre risorse.
Per non dire dell’introduzione dell’art. 3-bis (in relazione agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29/5/2012), il cui comma 6 prevede che per l’attuazione di tale articolo sia “ …. autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. …. (mica è urgente, i terremotati possono attender: ci si pensa dal prossimo anno!), quando (si dice) che la Protezione Civile abbia segnalato, per il momento, una valutazione dei danni superiore a 13,5 miliari.
Oppure, il fatto che forze di “maggioranza” non abbiano presentato, alla Camera dei Deputati; AC 5389, emendamenti in Commissione, ma avendo preannunciato che saranno presentati in Aula, in modo che possano esservi le condizioni per il Governo per porre la questione di fiducia.
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