IN PRIMO PIANO - Dipendenti pubblici e Green Pass: alcuni punti oscuri della nuova disciplina
L'accesso alle ferie per il lavoratore sprovvisto di certificazione pare escluso qualora il controllo avvenga dopo l'accessoSe il dipendente sprovvisto di Green Pass è sottoposto a controllo prima dell’accesso all’ufficio, la nuova disciplina sembra escludere l’accesso agli istituti contrattuali di assenza retribuiti, ad esempio le ferie: ciò in quanto il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino all’esibizione della certificazione valida. Questa e altre problematiche relative al Green Pass sono approfondite da Consuelo Ziggiotto in un recente articolo de Il Sole 24 Ore.
A quanto si legge, ad esempio, nella FAQ ministeriale numero 12, ” il Green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza necessità di allontanamento del possessore”. Dunque, la scelta di verificare la certificazione prima dell’accesso o dopo è legittima in entrambi i casi, la quale dovrà risultare valida durante il controllo. Al contrario, per gli Enti che svolgono i controlli a tappeto dopo l’ingrasso, tale opzione è esclusa. “Altro – specifica l’autore – è la doppia verifica: ove la prima sia effettuata a campione, prima dell’accesso, lascia inalterato l’esito positivo, nel caso in cui durante un successivo controllo l’esito sia negativo.” Inoltre, restano dubbi circa la vigenza stessa della nuova modalità lavorativa ordinaria: la norma parla esplicitamente del 15 ottobre, a “le Linee guida contenute nel Dm dell’8 ottobre, aprendo una finestra di 15 giorni per dare attuazione alle direttive, hanno aperto spazi interpretativi che hanno condotto gli enti a ritenere posticipato al 31 ottobre il temine del lavoro agile emergenziale per il personale non preposto al front office e al back office.” Ciò a fronte di un’interpretazione restrittiva, offerta dalle FAQ, del termine del 15 ottobre. Per il resto, non ci sono dubbi che la quarantena non sia più un motivo per ricorrere al lavoro agile: dunque, i lavoratori accederanno alla tutela prevista dal d.l. 18/2020 in materia di equiparazione a ricovero ospedaliero. Per i lavoratori fragili, al contrario ” la tutela dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis del Dl 18/2020 è stata prorogata al 31 dicembre”. Permane dunque il diritto al lavoro agile o, in alternativa, la sorveglianza precauzionale; in ipotesi di accesso allo Smart working, dovranno comunque essere rispettate le condizionalità previste dal Dm.
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