Con il DPCM 11 maggio 2026, n. 121, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio e in vigore dal 22 luglio 2026, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani. Il regolamento attua l’articolo 2, comma 1, della l. 12 settembre 2025, n. 131 e fissa i parametri altimetrici e morfologici per riconoscere le zone montane e regolare l’accesso alle misure di sostegno.
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Il quadro normativo e le finalità del regolamento
Il provvedimento dà attuazione alla l. n. 131/2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il regolamento individua i Comuni che rientrano nelle zone montane sulla base di elementi geomorfologici quali altitudine, pendenza del territorio e caratteristiche delle aree comunali.
La classificazione costituisce il presupposto per l’applicazione delle misure nazionali a favore dei territori montani. Il decreto è stato adottato dopo l’istruttoria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il confronto in Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I parametri per riconoscere i Comuni montani
Sono qualificati come montani i Comuni che soddisfano almeno uno dei criteri previsti dal decreto. Le principali soglie individuate sono:
- almeno il 20% della superficie comunale sopra i 600 metri di altitudine e almeno il 25% con pendenza superiore al 20%;
- altitudine media pari o superiore a 350 metri e una quota minima di territorio con pendenza superiore al 20%;
- altitudine media almeno pari a 400 metri oppure quota massima superiore a 1.200 metri.
La classificazione include anche i Comuni con altitudine media pari o superiore a 300 metri appartenenti a province interamente montane e confinanti con Stati esteri, nonché i Comuni circondati esclusivamente da territori già classificati come montani.
Elenco, aggiornamenti e accesso alle risorse
Il decreto prevede la pubblicazione dell’elenco dei Comuni montani che soddisfano i requisiti. In caso di fusione o scissione di Enti locali già classificati, la qualificazione è mantenuta o attribuita solo se restano rispettati i criteri di legge.
L’aggiornamento dell’elenco è annuale, sulla base dei dati ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre ed efficacia dal 1° gennaio successivo. La classificazione rileva anche per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e per le politiche contro lo spopolamento.
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