Nel precedente contributo abbiamo analizzato la procedura per l’acquisto della cittadinanza del minore straniero nato in Italia convivente con il genitore che diventa italiano sulla base delle nuove regole introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.
Abbiamo messo in evidenza che il nuovo articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha previsto come requisito, oltre alla convivenza, anche che il minore, alla data di acquisto o di riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita. Queste condizioni valgono per tutti i minori, indipendentemente dal fatto se siano nati in Italia o meno.
Per i minori nati all’estero ed in possesso di altra cittadinanza, dopo la legge n. 74/2025, si aggiungono delle condizioni ulteriori per poter ottenere la cittadinanza per convivenza con il genitore divenuto italiano. L’articolo 14 della legge n. 91/1992, per effetto della deroga contenuta nel nuovo articolo 3-bis, può operare in questo caso solo ove ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera d): “un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.
Come chiarito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – nella circolare del 24 luglio 2025, n. 36356, il minore nato all’estero ed in possesso di altra cittadinanza può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 91/1992 solo se si verifichino entrambi i presupposti dettati dalla lettera d) del nuovo articolo 3-bis:
– prima della nascita del minore, il genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
– successivamente all’acquisto della cittadinanza, il genitore continua a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi (non è invece necessario che anche il minore continui a risiedere in Italia per due anni dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore).
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