L’omissione della dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza si considera accertata nel momento in cui l’ufficiale d’anagrafe, concluso l’iter amministrativo, può procedere alla mutazione d’ufficio.
Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 all’articolo 11 della legge anagrafica (legge n. 1228/1954) hanno trasformato in maniera profonda il regime delle sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici.
Si tratta di una riforma che non modifica tanto la struttura degli obblighi, quanto il grado di effettività del sistema anagrafico, con l’obiettivo di ridurre e scoraggiare comportamenti elusivi o strumentali.
La riforma ha previsto due tipologie di sanzioni: una generale (da 100 a 500 euro) per qualsiasi violazione degli obblighi anagrafici e una specifica, più elevata (da 200 a 1.000 euro), riferita alla mancata o tardiva dichiarazione dei trasferimenti dall’estero o all’estero.
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