Il cittadino non italiano deve essere registrato in anagrafe con le generalità che sono attribuite secondo la legge del proprio Stato e che sono documentate dal passaporto o da altro documento equipollente. Può accadere però che, nel corso della propria vita, tale cittadino muti le proprie generalità (per effetto di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale dello Stato di appartenenza) e quindi si renda necessario allineare il dato registrato in ANPR con il cognome e/o nome che lo stesso ha assunto nel proprio Paese.
In questi casi l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento anagrafico dei propri dati e l’ufficio anagrafe è tenuto a prenderne atto.
A differenza di ciò che accade per il cittadino italiano, per il quale si opera una registrazione d’ufficio conseguente ad una comunicazione dello stato civile; nel caso del cittadino straniero (o comunitario), il procedimento può essere avviato solo a seguito di apposita istanza da parte dell’interessato (vedi modello n. 1); si tratta in realtà di una dichiarazione con la quale lo stesso porta a conoscenza l’ufficio anagrafe delle sue nuove generalità al fine di ottenere il conseguente allineamento sulla scheda individuale e sulla scheda di famiglia presenti in ANPR. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del nuovo passaporto; nel caso di cittadino dell’Unione europea potrà essere esibita anche la nuova carta d’identità rilasciata dallo Stato di appartenenza.
La presentazione dell’istanza/dichiarazione da parte dell’interessato avvia un procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione in anagrafe dell’avvenuta variazione di generalità.
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