COME FARE PER … la trascrizione tardiva del matrimonio concordatario

Come deve procedere l’Ufficiale di stato civile nella trascrizione tardiva

Sara Fabbri 4 Maggio 2026
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… sposati in Chiesa ma non ancora per lo Stato…


Accade non di rado che un matrimonio celebrato con rito concordatario arrivi sulla scrivania dell’Ufficiale dello Stato civile ben oltre i 5 giorni previsti dall’art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 847, di esecuzione del Concordato tra Stato e Chiesa.
Trascorso tale termine, la richiesta non può più essere presentata dal parroco, ma deve provenire dagli sposi. L’Ufficiale di Stato civile può procedere alla trascrizione solo su richiesta congiunta, oppure da parte di uno solo, purché l’altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga, come dispone l’art. 8 dell’Accordo di modificazione del Concordato del 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. In ogni caso è fondamentale l’espressione della volontà degli sposi.

In concreto si possono presentare due situazioni:

  • Il matrimonio preceduto da pubblicazioni;
  • Il matrimonio non preceduto da pubblicazioni.

In entrambe le ipotesi, la volontà degli sposi deve risultare in modo chiaro e inequivoco. Può essere manifestata con la presenza e la sottoscrizione di entrambi davanti all’Ufficiale dello stato civile al momento della richiesta, oppure da uno solo degli sposi, purché munito di una dichiarazione scritta dell’altro che attesti la volontà comune o la mancanza di opposizione. In alternativa, gli interessati possono presentare un’istanza sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti di riconoscimento, che può essere anche trasmessa per via telematica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. 445/2000.
L’istanza in forma scritta è soggetta all’imposta di bollo in quanto rivolta alla pubblica amministrazione e non rientrante tra i casi di esenzione previsti dal d.P.R. 642/1972.
La trascrizione, anche se effettuata tardivamente, produce effetti con decorrenza dalla data della celebrazione del matrimonio.

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