COME FARE PER … La cremazione dei resti mortali dopo la legge n. 182/2025

Cosa cambia per i Comuni?

Sara Fabbri 6 Luglio 2026
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Chi autorizza la cremazione dei resti mortali? E’ ancora necessario l’assenso dei familiari? Cosa si intende per “procedere d’ufficio” alla cremazione? Le derivanti ceneri possono essere affidate o disperse?
Sono solo alcune delle domande e delle incertezze applicative che stanno emergendo dopo l’entrata in vigore della legge n. 182/2025, che ha modificato in modo significativo la legge n. 130/2001.
Con questo contributo si cercherà di esaminare le principali innovazioni introdotte dalla riforma con particolare attenzione alle conseguenze operative per i Comuni.


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Cosa si intende per resti mortali?

La normativa di riferimento è l’art. 3 del d.P.R. n. 254/2003, dove i resti mortali sono definiti “gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni”.
All’atto dell’esumazione ordinaria, trascorsi almeno dieci anni dall’inumazione, o dell’estumulazione ordinaria, trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione, possono rinvenirsi resti ossei oppure resti mortali. Si parla di “resti ossei” quando il processo di scheletrizzazione è completo; si parla invece di “resti mortali” quando la scheletrizzazione risulta incompleta e sono ancora presenti tessuti molli conservati per effetto dei fenomeni trasformativi sopra richiamati.
In quest’ultimo caso i resti possono essere destinati ad un ulteriore periodo di inumazione nel campo degli inconsunti oppure alla cremazione.
L’art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 254/2003 dispone che per la cremazione dei resti mortali non sia necessaria la documentazione richiesta per la cremazione dei cadaveri. Tale principio è oggi espressamente richiamato anche dall’art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001, come modificata dalla legge n. 182/2025.
Ne consegue che, per la cremazione dei resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione ordinaria, non occorre acquisire il certificato medico attestante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato né il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Si tratta di un orientamento non nuovo, già affermato dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, e successivamente recepito dal d.P.R. n. 254/2003.
Diverso è il caso dei cadaveri provenienti da precedente sepoltura ovvero esumati o estumulati prima del decorso dei termini ordinari di legge. In tali ipotesi continua ad applicarsi la disciplina prevista per la cremazione dei cadaveri e permane pertanto la necessità di acquisire la documentazione sanitaria attestante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato o il nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La definizione di resti mortali assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 182/2025. Per la prima volta, infatti, la legge n. 130/2001 disciplina espressamente la cremazione dei resti mortali, distinguendola da quella del cadavere e prevedendo una specifica procedura autorizzatoria.
La distinzione non è meramente terminologica, ma procedimentale.

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