ELETTORALE - Campagne elettorali: le FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale
Domande frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettoraliL’AGCOM ha pubblicato un documento con il quale fornisce alcune risposte alle domande più frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale, previsto dall’articolo 9 della legge n. 28/2000, alla luce degli orientamenti dell’Autorità finora adottati.
Lo scopo del documento è di chiarire il significato e la portata di tale divieto, nonché le possibili sanzioni in caso di violazione. Si precisa, tuttavia, che le indicazioni fornite non vincolano le valutazioni e le decisioni che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà assumere in futuro in relazione a casi concreti e specifici.
Sommario
- disciplina generale
- soggetti a cui si applica il divieto
- attività a cui si applica il divieto
- periodo di divieto
- deroghe al divieto
- procedimento sanzionatorio e adeguamento spontaneo
Disciplina generale
Come è disciplinata la comunicazione delle pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale?
La comunicazione istituzionale in periodo elettorale è disciplinata dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”). Tale norma prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Quali sono le finalità del divieto di comunicazione istituzionale?
Il divieto per le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari.
La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.
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