Amministrative 2025: istruzioni operative

Il Ministero dell’Interno ha diffuso le pubblicazioni n. 3 e 4/2025 con le indicazioni dettagliate per Uffici centrali e Adunanze dei presidenti di sezione

14 Maggio 2025
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Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali – ha reso disponibili le nuove pubblicazioni n. 3 e n. 4/2025, contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni amministrative nei Comuni, distinte in base alla dimensione demografica dell’Ente. I documenti, rappresentano un riferimento essenziale per i componenti degli organi elettorali, i funzionari comunali e i professionisti coinvolti nella macchina elettorale.

Pubblicazione n. 3/2025 – Elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 prevede la costituzione di un apposito organo collegiale denominato Ufficio centrale ai fini del compimento delle operazioni di riepilogo dei risultati di tutte le sezioni del Comune nonché di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri comunali. L’Ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del Comune idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell’apposito albo, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato a esercitare le funzioni di segretario
dell’Ufficio centrale.
Le istruzioni disciplinano in modo dettagliato le operazioni successive alla chiusura delle urne, dalla verifica dei verbali di sezione alla proclamazione degli eletti.

Pubblicazione n. 4/2025 – Elezioni nei Comuni fino a 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario (articolo 71, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Nei Comuni compresi nella predetta fascia demografica, che abbiano più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni (articolo 67, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Tale organo è composto da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti o da coloro che ne fanno le veci.
L’Adunanza è presieduta dal presidente dell’ufficio elettorale della prima sezione del Comune (articolo 67, primo comma, del d.P.R. n. 570/1960).
Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell’ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960).
La pubblicazione offre un vademecum chiaro indicando le tempistiche e le modalità per la corretta trasmissione dei materiali elettorali e la compilazione dei prospetti riassuntivi.

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