Accesso civico generalizzato dell’ex consigliere comunale

Focus sul parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 28 maggio 2026

18 Giugno 2026
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Un segretario comunale ha chiesto un parere in merito a un’istanza di accesso civico presentata da un ex consigliere comunale ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 (cosiddetto decreto trasparenza). L’istanza aveva a oggetto un insieme articolato di documenti: le delibere della giunta comunale e le determine adottate da tutti gli uffici a partire dal gennaio 2022, nonché gli atti attestanti i compensi corrisposti a sindaco e assessori.
La questione centrale era duplice: come qualificare giuridicamente l’istanza e se la cessazione del mandato consiliare potesse costituire un ostacolo alla sua ammissibilità, tenuto conto dell’ampiezza e della natura eterogenea degli atti richiesti.

Il parere del Ministero dell’Interno

Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 28 maggio 2026 ritiene l’istanza ammissibile e ne chiarisce la qualificazione giuridica secondo una distinzione netta. Per quanto riguarda i compensi di sindaco e assessori, il d.lgs. n. 33/2013 (art. 14) pone un obbligo di pubblicazione in capo alle amministrazioni: si tratta, pertanto, di accesso civico semplice, con obbligo per l’ente di procedere alla pubblicazione degli atti eventualmente non ancora online. Analoga qualificazione vale per le deliberazioni, soggette a pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del TUEL. Per gli ulteriori atti richiesti — le determine degli uffici — si configura invece l’accesso civico generalizzato, che spetta a chiunque indipendentemente da una posizione qualificata o dalla titolarità di un mandato.
Il Ministero richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 621/2023, secondo cui nell’accesso civico generalizzato il diritto alla conoscenza è tutelato in sé, a prescindere dall’interesse individuale o collettivo del richiedente. Un’istanza non può essere respinta per il solo fatto che chi la presenta abbia anche un tornaconto personale nell’acquisire i documenti. Fanno eccezione soltanto i casi marginali: richieste massive, vessatorie o di carattere emulativo, ovvero istanze così generiche da non consentire all’ufficio di identificare i documenti. In presenza di una richiesta particolarmente onerosa, l’amministrazione è comunque tenuta a motivare adeguatamente l’eventuale diniego, bilanciando l’interesse all’accesso con le proprie esigenze organizzative. Restano fermi i limiti a tutela dei dati personali e delle eccezioni relative previste dall’art. 5-bis del decreto trasparenza: ove la divulgazione possa ledere interessi privati specifici, l’ente deve coinvolgere i soggetti controinteressati e, se del caso, oscurare i dati sensibili.

Le ricadute pratiche

Per gli uffici comunali il parere consolida un principio operativo rilevante: la qualità soggettiva del richiedente — ex amministratore, cittadino comune, professionista — non incide sull’ammissibilità di un’istanza di accesso civico. Gli Enti devono quindi valutare la richiesta nel merito, verificando se rientri nell’accesso semplice (documenti soggetti a obbligo di pubblicazione) o in quello generalizzato (tutti gli altri atti detenuti), e applicare di conseguenza il regime procedurale corretto, inclusi i tempi di risposta e il coinvolgimento degli eventuali controinteressati.
Sul fronte della privacy, l’ente non può opporre tout court la riservatezza come causa di diniego: deve piuttosto procedere a un bilanciamento puntuale, oscurando i dati personali che potrebbero arrecare un pregiudizio concreto, ma garantendo comunque l’accesso alla sostanza documentale. Infine, di fronte a istanze cumulative di grande mole, l’amministrazione dispone di uno spazio di discrezionalità motivata per modulare i tempi di evasione compatibilmente con le proprie capacità organizzative, purché non si traduca in un diniego surrettizio del diritto.

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