Accesso civico generalizzato

Prova dell’esistenza degli atti richiesti

24 Ottobre 2019
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Assume rilievo la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, datata 2 settembre 2019, n. 6028 in tema di accesso civico generalizzato. Ancorché l’accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l’obbligo della parte di indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, spiegano i giudici amministrativi, al fine di ottenere dal giudice amministrativo un ordine di esibizione o una ispezione è onere dell’interessato, ricorrente ex art. 116 codice di procedura amministrativa, indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, non essendo rinvenibili, nel codice o nel d.lgs. n. 33/2013, disposizioni che consentano al giudice di ordinare l’ispezione di uffici e locali di una pubblica amministrazione al solo fine di cercare documenti di cui si sospetta l’esistenza.
La Sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, sia pure “temperato” dal metodo acquisitivo, in ossequio al quale sul ricorrente grava comunque un onere probatorio che, relativamente alla acquisizione di documenti, deve tradursi quantomeno nella deduzione della effettiva esistenza dei documenti di cui si chiede l’acquisizione in giudizio, che devono anche essere specificamente indicati. Questo principio si estende all’accesso civico generalizzato, con la conseguenza che chi agisce in giudizio avverso il diniego opposto alla relativa istanza deve dimostrare l’esistenza degli atti richiesti.

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