Carta d’identità cartacea: la nota ANCI sul d.l. 108/2026

Deroghe e scadenze per il documento cartaceo dopo il 3 agosto 2026 e nuovo documento provvisorio: l’ANCI segnala le novità dell’art. 11 del d.l. n. 108/2026

2 Luglio 2026
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L’ANCI, con un comunicato, segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui articolo 11 detta disposizioni urgenti sulla validità della carta d’identità cartacea e sul rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). La norma proroga l’efficacia del documento cartaceo oltre il 3 agosto 2026 in casi determinati e introduce, nei casi d’urgenza, un documento d’identità provvisorio rilasciato dal sindaco.

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Quando la carta cartacea resta valida

Dopo il 3 agosto 2026 il documento cartaceo conserva validità solo nei seguenti casi:

  • per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
  • per l’esercizio di diritti fondamentali e l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.

Resta invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio: dopo tale data la carta cartacea non è più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea o con cui vigono accordi internazionali.

Il documento provvisorio rilasciato dal sindaco

I commi 3 e 4 dell’articolo 11 prevedono che, fino al 31 dicembre 2027 e nei casi d’urgenza, il sindaco possa rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio. Le caratteristiche:

  • validità non superiore a sei mesi e non rinnovabile;
  • conforme al modello che sarà adottato con d.m. del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF e il Ministro per la pubblica amministrazione;
  • da restituire al Comune all’atto del ritiro della CIE.

Il documento è valido anche per l’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.
L’ANCI invita i Comuni ad attendere ulteriori comunicazioni del Ministero dell’Interno sul modello e sulle condizioni di rilascio e utilizzo del documento di identità provvisorio.

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