Con il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle carte d’identità cartacee, introducendo alcune misure destinate a gestire la delicata fase di transizione verso il definitivo utilizzo della carta d’identità elettronica.
L’intervento normativo si colloca a poche settimane dalla scadenza del 3 agosto 2026, data entro la quale, in forza della disciplina europea, le carte d’identità cartacee prive dei requisiti di sicurezza previsti dal diritto dell’Unione cesseranno di essere valide. La soluzione adottata dal Governo, tuttavia, merita particolare attenzione, poiché il decreto-legge non dispone alcuna “proroga” della validità del documento cartaceo. Al contrario, il legislatore sceglie una tecnica normativa differente, limitandosi ad autorizzarne l’utilizzo per specifiche finalità e per un periodo di tempo circoscritto.
La scadenza del 3 agosto 2026 prevista dal regolamento europeo
La disciplina dei documenti d’identità nell’Unione europea è oggi contenuta nel regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, che ha sostituito il precedente regolamento (UE) 2019/1157, confermandone l’impostazione generale.
L’articolo 4 del regolamento stabilisce che le carte d’identità non conformi agli standard di sicurezza previsti dal documento ICAO 9303 o prive di una zona a lettura ottica (Machine Readable Zone – MRZ) cessano di essere valide alla loro naturale scadenza oppure, se precedente, il 3 agosto 2026.
Negli ultimi mesi tale termine ha determinato un considerevole incremento delle richieste di rilascio della carta d’identità elettronica, con inevitabili ripercussioni sull’attività degli uffici comunali. Pur avendo adottato numerose misure organizzative per aumentare la disponibilità degli appuntamenti, molti comuni si sono trovati a fronteggiare una concentrazione di richieste difficilmente assorbibile in tempi brevi.
Il decreto-legge n. 108/2026 interviene proprio su tale aspetto, introducendo una disciplina transitoria volta a garantire la continuità dell’utilizzo del documento cartaceo oltre la data del 3 agosto 2026, in modo da evitare le conseguenze derivanti dall’impossibilità materiale di completare in tempo tutte le sostituzioni richieste. La norma non modifica quindi il percorso di progressiva dismissione della carta d’identità cartacea, ma consente di continuare a utilizzare il documento per specifiche finalità sul territorio nazionale.
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