Era particolarmente attesa e, puntualmente, è arrivata la circolare n. 54 del 29 maggio 2026, con la quale il Ministero dell’Interno ha definito le modalità operative per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all’estero. L’intervento si è reso indispensabile a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 19 gennaio 2026, n. 11, che ha riconosciuto agli iscritti all’AIRE la facoltà di richiedere la CIE presso qualsiasi Comune del territorio nazionale. Una previsione che, per poter essere effettivamente attuata, necessitava della predisposizione di specifiche procedure organizzative e tecniche, ora delineate dal Ministero.
La circolare dà atto del completamento degli adeguamenti tecnologici del sistema di emissione della CIE e conferma l’entrata in esercizio della nuova funzionalità a decorrere dal 1° giugno 2026. Da tale data, il cittadino italiano residente all’estero potrà richiedere il documento elettronico non soltanto presso l’ufficio consolare competente, ma anche presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione AIRE e senza che assuma rilievo il requisito della dimora nel territorio comunale.
La nota ministeriale è accompagnata da due allegati tecnici. Il primo contiene le specifiche operative e organizzative per l’emissione del documento, mentre il secondo illustra le nuove funzionalità dell’Agenda CIE dedicate alla prenotazione degli appuntamenti.
Sarà proprio il contenuto del primo allegato a costituire l’oggetto delle presenti riflessioni. Dietro l’apparente definizione di aspetti meramente tecnici emergono infatti alcune indicazioni destinate a riaprire il confronto tra gli operatori del settore, riportando al centro del dibattito questioni che, almeno sul piano applicativo, sembravano ormai consolidate da tempo.
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La CIE per gli iscritti AIRE: la circolare del Ministero definisce le modalità operative e lascia aperti alcuni interrogativi
Nuove regole per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica ai residenti all’estero: ecco cosa prevede la circolare n. 54 e quali sono i punti ancora oscuri.
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