Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali), mediante parere 10 marzo 2026, interviene sui limiti dell’accesso da remoto al protocollo informatico da parte dei consiglieri comunali. Il parere ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato e fissa i paletti operativi per gli enti locali che devono gestire richieste ripetute di consultazione dei dati di sintesi del protocollo.
L’articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) riconosce ai consiglieri comunali un diritto di accesso qualificato a tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato. Si tratta di un diritto più ampio rispetto all’accesso ordinario, ma non privo di limiti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769/2022, ha chiarito che tale prerogativa non è illimitata, data la sua «potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati». In particolare, l’accesso non deve incidere sulle funzioni proprie di sindaco e giunta, né porsi in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione. Il TAR Veneto (sent. n. 393/2020) ha inoltre precisato che le istanze di accesso troppo ampie e indiscriminate si configurano come forme di controllo specifico, estranee alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie del consiglio.
Protocollo informatico da remoto: cosa dice la giurisprudenza
Il nodo centrale del parere ministeriale riguarda la consultazione da remoto del protocollo informatico. Su questo punto la giurisprudenza ha tracciato una linea chiara:
– il rilascio di credenziali per l’accesso completo al sistema di protocollo equivale a un accesso generalizzato e indiscriminato, ritenuto illegittimo dal TAR Sicilia-Catania (sent. n. 926/2020) e ribadito dal TAR Campania (sent. n. 565/2025).
– l’Ente può predisporre postazioni informatiche presso i propri locali per la consultazione dei dati di sintesi, previa regolamentazione interna (Consiglio di Stato, sent. n. 2945/2022).
– l’accesso da remoto ai dati di sintesi — oggetto, mittente, destinatario — è ammesso dal TAR Lombardia (sent. n. 2317/2022), ma solo a condizione che sia garantito un elevato livello di sicurezza nella trasmissione.
Il Consiglio di Stato (sent. n. 3564/2023) ha aggiunto un ulteriore limite: l’accesso sistematico al protocollo non può tradursi in un’«innovazione organizzativa radicale», istituendo di fatto una nuova figura funzionale all’interno dell’Ente.
Cosa devono fare i Comuni: indicazioni operative
Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) fornisce indicazioni concrete per gli enti locali che si trovano a gestire richieste ripetute di accesso al protocollo da parte dei consiglieri:
– adottare un regolamento interno che disciplini modalità, limiti e strumenti dell’accesso, in coerenza con il livello di digitalizzazione dell’Ente (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 82/2005);
– valutare la fattibilità tecnica dell’accesso da remoto: se l’Ente non è in grado di garantire la sicurezza della trasmissione, deve individuare modalità alternative — postazioni dedicate o consegna su supporto analogico;
– bilanciare accesso e riservatezza: il Consiglio di Stato (sent. n. 5197/2025) ha stabilito che i dati personali possono essere comunicati al consigliere solo quando ciò sia «effettivamente necessario» all’espletamento del mandato, in un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43 TUEL.
La decisione di consentire o meno l’accesso da remoto rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente e non può essere sindacata dal giudice amministrativo sul piano delle scelte funzionali (TAR Campania, sent. n. 565/2025).
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