Nel 2005 il legislatore ha abbandonato il criterio del sorteggio tornando alla nomina discrezionale a cura della commissione elettorale comunale. La norma di riferimento è l’art. 6 della legge n. 95/1989.
Il termine per effettuare la nomina è compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni, e la seduta della commissione deve essere pubblica e preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco (la pubblicazione deve oggi avvenire sull’albo pretorio online del Comune).
Il criterio di nomina adottato dalla commissione è puramente discrezionale, nell’ambito dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Il tenore letterale della norma è infatti molto chiaro: “… la commissione elettorale comunale… procede: a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente…” e ancora “alle nomine… si procede all’unanimità”. Ciò porta ad alcune considerazioni importanti. La prima è che la commissione elettorale comunale può legittimamente procedere comunque a sorteggio, ove vi sia un consenso unanime dei commissari. La seconda è che la scelta della commissione può tenere conto di determinate condizioni preferenziali per procedere alla nomina (per es.: la condizione di disoccupazione degli iscritti). Prassi finalizzate a reintrodurre il sorteggio, con considerazione preferenziale della condizione di disoccupazione o di mobilità degli iscritti, sono state introdotte in molti Comuni, tendenzialmente quelli di maggiore rilevanza demografica, dove la nomina discrezionale di un numero molto elevato di scrutatori appare di difficile percorribilità (1). Al fine di operare scelte di questo tipo è sufficiente che la commissione elettorale comunale ratifichi il criterio (o i criteri) adottati nel verbale di nomina degli scrutatori, in seduta pubblica.
Oltre alla nomina degli scrutatori “titolari” la commissione deve provvedere a nominare un elenco di scrutatori “supplenti”, in pari numero, che subentrino ai titolari in caso di rinuncia o impedimento.
La norma citata prevede anche, a chiusura del procedimento, la possibilità di sorteggiare dalle liste elettorali ulteriori nominativi di scrutatori, ma solo nel caso in cui “il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente” per le nomine dei titolari e dei supplenti.
Nel caso in cui non vi sia unanimità nella predeterminazione dei criteri di scelta degli scrutatori, la votazione avviene secondo le modalità stabilite dal citato art. 6, ben chiarito dalla circolare n. 6 del 26 gennaio 2006 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali: in sede di votazione per la nomina degli scrutatori, necessaria qualora non sia raggiunta l’unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per “un nome” (in luogo di due come in precedenza stabilito). Sono quindi proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
Essendo la commissione composta da quattro membri (tre componenti più il sindaco), il caso più frequente sarà quello in cui ciascun componente voti uno scrutatore, così che i quattro scrutatori votati per ciascuna sezione risultino tutti eletti in quanto si raggiunge il numero (quattro) degli scrutatori previsti per ciascuna sezione elettorale.
Ove, invece in sede di prima votazione, risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello occorrente (ad esempio perché un nominativo ha riportato due voti e altri due nominativi hanno riportato un voto) si dovrà procedere ad un’ulteriore votazione per la nomina del quarto scrutatore per quella sezione. È evidente che la votazione deve svolgersi in maniera che ciascun componente della commissione indichi autonomamente, per ogni sezione elettorale del Comune, un solo nominativo tra quelli inclusi nell’albo degli scrutatori. Non è infatti consentito dalla legge che su un nominativo, comunque proposto, vengano acquisiti contestualmente i voti di tutti i componenti, deliberando a maggioranza e procedendo alla stessa maniera per i successivi nominativi fino alla copertura del numero degli scrutatori previsti. In tal modo si verrebbe ad eludere il chiaro intento della norma che è quello di consentire alla minoranza di esprimere anche un nominativo di propria fiducia in ogni sezione (2). Per quanto riguarda l’ordine di graduatoria dei supplenti, la norma stabilisce che esso sia determinato all’unanimità dai componenti della commissione, ma in caso di assenza di unanimità l’ordinamento verrà determinato con sorteggio.
A coloro che vengono nominati, in base alla decisione della commissione, il sindaco deve notificare la nomina nel più beve tempo possibile e comunque entro il quindicesimo giorno antecedente alla data della votazione. La norma utilizza in senso tecnico il termine “notifica”, riferendosi al procedimento previsto dagli artt. 136 e segg. del codice di procedura civile.
Nel caso in cui lo scrutatore che riceve la nomina sia impossibilitato a partecipare alle operazioni elettorali, per “grave impedimento”, deve comunicarlo al sindaco (cioè all’ufficio elettorale) entro le successive 48 ore, in modo da consentire la sua sostituzione, attingendo alla graduatoria dei supplenti.
Per i supplenti il termine per notificare la nomina arriva fino a terzo giorno antecedente alla data del voto.
Nel caso in cui l’assenza dello scrutatore si verifichi inaspettatamente all’atto della costituzione del seggio (o nel caso in cui lo scrutatore sia costretto ad abbandonare il seggio già costituito per sopravvenute circostanze), la norma stabilisce una procedura di sostituzione che attribuisce al presidente del seggio la facoltà di nominare gli scrutatori, garantendo così il funzionamento dell’ufficio e la speditezza delle operazioni. La norma di riferimento è l’art. 41 del d.P.R. n. 361/1957 (speculare all’art. 47 del d.P.R. n. 570/1960): “il presidente chiama in sostituzione [dello scrutatore assente] alternativamente l’anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38”. Per leggere correttamente questa norma occorre tenere ben presente il suo spirito e la sua finalità, cioè quella di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Sarà quindi da ritenere legittima la scelta del presidente rivolta a qualsiasi altro elettore del comune disponibile ad assumere l’incarico, in assenza di un elettore presente nella sezione (3) o anche in caso di indisponibilità degli elettori presenti nella sezione. Una buona prassi, da parte dell’ufficio elettorale, è quella di garantire un adeguato numero di supplenti “last minute”, presenti presso l’ufficio o comunque reperibili, pronti ad assumere l’incarico in caso di bisogno. Sarà comunque necessario che all’atto della nomina il presidente si accerti che sussistano i requisiti di nomina e non vi siano cause ostative all’assunzione dell’incarico.
Nel caso in cui l’assenza dello scrutatore si verifichi dopo la costituzione del seggio, il Ministero dell’Interno ribadisce sempre il medesimo concetto nelle varie pubblicazioni di istruzioni per gli uffici di sezione: la composizione dell’ufficio dovrebbe rimanere invariata dalla costituzione del seggio alla conclusione delle operazioni, anche se nel frattempo si dovessero presentare componenti precedentemente designati ma successivamente sostituiti, perché assenti, secondo le procedure sopra descritte.
In caso di sopravvenuto impedimento, che determini l’allontanamento di uno scrutatore, il presidente potrà legittimamente procedere alla surrogazione secondo le medesime modalità.
| Con circolare n. 28/2024, i cui contenuti sono stati reiterati con la circolare n. 25 in data 8 aprile 2025, il Ministero dell’Interno ha inteso far fronte alle diffuse criticità funzionali nella copertura dei seggi elettorali, verificatesi frequentemente nei comuni medi e grandi negli ultimi anni, suggerendo ai sindaci di valutare “la possibilità di raccogliere, con ogni procedura ritenuta utile, la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nel rispettivo Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di scrutatori e, laddove strettamente necessario – specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali – anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali”. Con le suddette circolari è stata legittimata la prassi, già in uso da anni in molti comuni, di raccogliere la preventiva disponibilità alle sostituzioni dei componenti di seggio ricorrendo, ad esempio, alla pubblicazione di e-form sui siti istituzionali. |
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(1) Così procedono, per esempio, sia il Comune di Torino che il Comune di Milano, tra gli altri.
(2) Fonte: Raccolta pareri in materia elettorale espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.
(3) A parere di chi scrive, e sulla base dell’esperienza sul campo, è sempre preferibile avere uno scrutatore disponibile ad assumere l’incarico piuttosto che precettare il primo elettore che si presenta al seggio (magari alle 7 del mattino, con l’intenzione di votare e andare a fare la gita fuori porta…).
FAQ
| Approvazione di una disposizione comunale per l’individuazione degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali Quesito Può un comune con norma statutaria o regolamentare o con deliberazione consiliare imporre dei criteri per la nomina degli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali? Risposta Si rappresenta che i requisiti, positivi o negativi, per l’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale o per la nomina effettiva a tale ufficio in occasione delle singole consultazioni, sono tassativamente stabiliti dalla legge. In particolare, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, l’iscrizione all’albo tenuto da ogni comune italiano è subordinata, oltre che alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge, all’essere elettore del comune stesso e all’avere assolto gli obblighi scolastici. La stessa legge n. 95/1989, all’art. 5, stabilisce in quali casi la commissione elettorale comunale debba disporre la cancellazione dall’albo (ad esempio nei casi di condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, o di mancata presentazione, senza giustificato motivo, a svolgere le funzioni di scrutatore). Inoltre, i testi unici delle norme per le elezioni politiche e comunali (rispettivamente, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38, e d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 23 e l’art. 1492, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010) prevedono dei casi di esclusione dalle funzioni di componente di seggio (dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e dei Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizio; segretari comunali e dipendenti degli uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; ecc.). Ne consegue, che un comune non possa, con propria disposizione di carattere generale (con norma statutaria o regolamentare o con deliberazione consiliare), modificare o comunque estendere l’ambito delle condizioni preclusive alla iscrizione nell’albo degli scrutatori o alla nomina effettiva all’ufficio. Fermi restando, pertanto, i requisiti e la condizioni preclusive ex lege per l’iscrizione o cancellazione dall’albo e per la possibilità di nomina all’ufficio di scrutatore, vanno richiamate le specifiche competenze, ed anche l’ambito discrezionale, dei componenti la commissione elettorale comunale in ordine alla nomina effettiva degli scrutatori. In particolare, ai sensi dell’art. 6 della citata legge n. 95/1989, la designazione degli scrutatori deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della commissione elettorale comunale o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione. Pertanto, purché ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti della commissione elettorale comunale, quest’ultima, tenuto conto di quanto previsto dalla citata legge n. 95, può individuare autonomamente criteri di preselezione degli iscritti nell’albo, in base ai quali successivamente procedere alle relative nomine (quali, ad esempio, un preventivo sorteggio, per poi procedere alla nomina dei sorteggiati). Infine, nulla esclude che alcuni dei componenti la commissione possano autonomamente individuare degli ulteriori criteri ai fini di procedere poi alle nomine di propria stretta competenza; ma i suddetti tali ulteriori criteri di nomina non possono certamente essere imposti agli altri componenti. |
| Nomina scrutatori. Mancata sostituzione per indisponibilità di un membro effettivo con quello supplente della commissione elettorale comunale Quesito In sede di nomina degli scrutatori, se un membro effettivo della minoranza della commissione elettorale comunale è indisponibile deve essere obbligatoriamente sostituito da quello supplente? Risposta Si fa presente che la partecipazione da parte di tutti i componenti della commissione elettorale comunale è essenziale in un adempimento importante e delicato quale è la nomina degli scrutatori. Il legislatore prevede, infatti, che le designazioni degli scrutatori debbano essere effettuate all’unanimità da parte di tutti i membri della commissione, richiedendo quindi la partecipazione di tutti i componenti, di maggioranza e di minoranza, ed evidentemente, in assenza di taluno di essi, dei rispettivi componenti supplenti. Si pensi, ad esempio, alla scelta di procedere ad un sorteggio preventivo, finalizzato alla successiva unanime designazione dei nominativi sorteggiati; la commissione elettorale comunale dovrà necessariamente operare nel “plenum”, in quanto un eventuale disaccordo in merito a tale procedura anche da parte di uno solo dei componenti della commissione medesima non consentirebbe di adottarla legittimamente, con la conseguenza prevista dalla legge (in caso di mancata unanimità nelle designazioni) del ricorso alla votazione per la nomina degli scrutatori. |
| Richiesta sospensione delle procedure per la nomina degli scrutatori da parte della commissione elettorale comunale e effettuazione del sorteggio Quesito Si può imporre alla commissione elettorale comunale di bloccare le procedure per la nomina degli scrutatori ed effettuare il sorteggio? Risposta Si rappresenta che l’originaria formulazione della legge n. 95/1989 prevedeva la necessità di procedere ad un sorteggio ai fini dell’individuazione degli scrutatori. Ora, viceversa, la suddetta legge è stata emendata dall’art. 9 della legge n. 270 del 2005, che ha abolito il sorteggio, prevedendo la designazione degli scrutatori da parte dei componenti della commissione elettorale comunale (sindaco o commissario e tre consiglieri comunali) che ovviamente adottano criteri di scelta degli scrutatori in modo del tutto autonomo, nell’ambito dell’apposito albo di persone idonee. Appare evidente, pertanto, che non sia legittimo imporre ai componenti della commissione elettorale comunale l’effettuazione del sorteggio ai fini della designazione degli scrutatori, proprio perché tale scelta è stata chiaramente rimessa dal legislatore alla discrezionalità dei componenti la commissione stessa. Ove, comunque, tali componenti decidano di designare gli scrutatori da loro previamente sorteggiati tra gli iscritti all’apposito albo, tali designazioni sono da considerarsi valide, perché in tal caso il previo sorteggio si atteggia a mero criterio di scelta tra gli iscritti, liberamente adottato dai componenti della commissione. |
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