La certificabilità dello stato civile dei cittadini iscritti AIRE nell’era dell’ANPR: evoluzione normativa e poteri dell’ufficiale d’anagrafe

Il contributo esamina se e in quali condizioni l’ufficiale d’anagrafe possa rilasciare certificazioni sullo stato civile di cittadini italiani residenti all’estero

William Damiani 24 Novembre 2025
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L’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ha modificato in modo significativo le competenze certificative degli ufficiali d’anagrafe, generando dubbi interpretativi legati al mancato aggiornamento della normativa del 1988. L’analisi evidenzia come l’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale, richiamando l’articolo 33 del regolamento anagrafico, imponga ai Comuni di rilasciare agli iscritti AIRE ogni certificazione attestabile in ANPR, incluse quelle di stato civile. La ricostruzione normativa, corroborata anche da precedenti circolari ministeriali, mostra il superamento implicito delle limitazioni originarie della legge AIRE. 

L’introduzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ha profondamente trasformato il modo in cui Comuni e operatori gestiscono e certificano i dati anagrafici, includendo in un’unica banca dati anche le informazioni relative ai cittadini iscritti all’AIRE. Questo cambiamento, però, non è stato accompagnato da un altrettanto tempestivo adeguamento della normativa AIRE, generando così incertezze interpretative che ancora oggi emergono nel lavoro quotidiano degli uffici. La questione che affrontiamo in questo contributo è relativa alla possibilità per l’ufficiale d’anagrafe di certificare lo stato civile del cittadino italiano residente all’estero.
L’incertezza fra gli operatori nasce con ogni probabilità dall’articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero). La norma recita testualmente che “Sulla base delle risultanze dell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (…) spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni (…) il rilascio dei seguenti certificati: a) certificato di stato di famiglia; b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell’anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero, ovvero dalla data di iscrizione nell’anagrafe dei residenti all’estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile”.

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