Enti, aziende e istituzioni partecipate: Il “nuovo” consiglio comunale non deve ri-deliberare gli indirizzi, e un eventuale atto di revoca non richiede comunicazione di avvio del procedimento

Enti, aziende e istituzioni partecipate: Il “nuovo” consiglio comunale non deve ri-deliberare gli indirizzi, e un eventuale atto di revoca non richiede comunicazione di avvio del procedimento

Il consiglio comunale neo insediato non ha alcun onere o obbligo di approvare nuovi e diversi indirizzi “in ordine alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni” avendone solo facoltà che, nel caso di specie, non ha ritenuto di esercitare, avvalendosi di una precedente delibera consiliare del 1993, la cui natura prettamente tecnica, ne fa uno strumento procedurale che sopravvive alle diverse amministrazioni che si susseguono.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 3818 del 15/7/2013, considerando anche come l’atto di revoca della nomina a componente del consiglio di amministrazione di un’azienda pubblica non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento prenda in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei a incidere sull’esito finale per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune nell’interesse della comunità locale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 280 del 2009; n. 209 del 2007).
Quella di cui si discute è, infatti, una nomina fiduciaria, caratterizzata dalla “fiducia” che i nominati o i designati condividano e sostengano le azioni e gli obiettivi programmati dal Sindaco neo eletto, traducendoli nelle decisioni che essi assumeranno nel consiglio di amministrazione per conto dell’amministrazione comunale che essi rappresentano.
Tale finalità della norma non viene compromessa dalla circostanza che gli altri componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da altri enti cui è attribuito il potere di indirizzo e controllo dell’ente. In proposito di atti di revoca di atti di nomina in enti, aziende, istituzioni controllate dal comune, si ricorda anche la pronuncia del T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1^, sent. n. 800 dell’11/6/2013.

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