Sviluppiamoci? (2) Pubblicato il D.L. ..., con qualche aggiustamentino
Sviluppiamoci? (2) Pubblicato il D.L. …, con qualche aggiustamentinoIl c.d. D.L. sullo sviluppo economico”, D.L. 13/5/2011, n. 70 – è stato pubblicato, oltre una 1 settimana dopo l’adozione da parte del C.d.M., forse anche per effetto di quella che è stata definita quale leale collaborazione istituzionale, imputabile all’incapacità di coordinare un collegio, che costringe forzosamente altri ad assolvere malvolentieri ad un ruolo riparatore, Sotto il profilo delle tecniche redazionali, si può notare come alcune disposizioni inizino con una sorta di “delega legislativa” (o,se si vuole, con una definizione di principi), per altro attuata, disponendo modifiche puntuali, subito dopo.
Alcune norme (es. l’art. 5, ma non solo) potrebbero essere suscettibili di valutazioni che portino ad una valutazione d’illegittimità costituzionale, in quanto afferenti a materie nelle competenze legislative regionali concorrenti (ma se si considerino quelle nelle competenze legislative regionali esclusive, lo spettro delle norme “critiche”, forse si dilata).
Di un qualche interesse le modifiche al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, da parte dell’art,. 6, 2, lett. a) che riducono alcune prescrizioni, che erano già state parzialmente ridotte (quanto meno sotto il profilo sanzionatorio) in precedenza. Di più generale portata, la previsione dell’art. 6, 2, lett. b) per cui, proseguendosi sulla scia degli obblighi di pubblicazione on-line, se ne individua uno innovativo, consistente nel disporre (al solito, senza nuovo o maggiori oneri (sic! (come se la gestione di un sito web sia esenti da costi)), che le P.A., per ogni procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza, prevedendo, altresì, che un eventuale inadempimento, precluda la possibilità di rigettare il provvedimento sulla base della carenza di documentazione fornita, ma, anche, che legittimi il ricorso alla SCIA, come se ogni procedimento amministrativo portasse ad esercitare un’attività: In materia di credito, si introducono gli assegni bancari anche informatici e le copie informatiche degli assegni cartacei.
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