Proroghe di termini: dalle impronte digitali, alle comunicazioni sul patrimonio pubblico, alla gestione in forma associata di funzioni, ma (solo per quale P.A.) anche dell'art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.

Proroghe di termini: dalle impronte digitali, alle comunicazioni sul patrimonio pubblico, alla gestione in forma associata di funzioni, ma (solo per quale P.A.) anche dell’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.

Con D.L. 29/12/2011, n. 215 è stata disposta la proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, proroga che riguarda l’intero 2012, superando poco credibili durate inferiori, es.: semestrali, che comportavano che, decorso il semestre, vi fosse un ulteriore D.L. di ri-proroga per altri 5 mesi.
Essendo ormai divenuta una sorta di consuetudine, si può ricordare come, per il 2011, il D.L. 29/12/2010, n. 225, di proroga di termini avesse disposto proroghe fino al 31/3/2011, salvo non rinviare ad atti amministrativi (dPCM) la determinazione di ulteriori proroghe, cosa avvenuta in modo pressoché generalizzato, con una serie di dPCM 25/3/2011 “ri-prorogando” a fine anno i diversi termini.
Ora, con il D.L. 29/12/2011, n. 216 (che non si dovrebbe chiamare “mille proroghe”, termine che non piace ai Governo, che
preferisce parlare di “alcune proroghe” ), sono disposte le proroghe di termini, pressoché (vi è qualche eccezione) tutte al 31/12/2012.
Come, forse, già noto dalle anticipazioni variamente emerse, il termine per l’apposizione delle impronte digitali sulle C.I. e sulle C.I.E. è stato prorogato (art. 15, 4) al 31/12/2012, in funzione di determinare i requisiti di sicurezza da osservare.
Prorogati anche (al 31/7/2012) i termini per gli adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 24), ma altresì (art. 29, 9) sono stati prorogati (al 30/6/2012) i termini per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 15 L. 12/11/2011, n. 183 per taluni certificati rilasciati dall’Agenzia del territorio, ma anche (di 6 mesi) il termine per l’esercizio in forma associata di funzioni per i comuni fino a 10.000 abitanti (art. 29, 11) e, in fine (art. 19, 14) vi è una proroga (al 31/12/2011, ricordando che il D.-L. 29/12/2011, n. 216 è in vigore dallo stesso 29/12/2011!) concernente il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, per l’anno d’imposta 2011: quanti saranno i consigli regionali che, magari rinunciando alle “vacanze” per le festività, riusciranno ad avvalersi di questa disposizione?
Maliziosamente, forse solo quelli che siano in predicato di deliberare l’aumento dell’addizionale e che – forse – hanno richiesto proprio questa proroga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *