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La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche: questa volta si fa sul serio … (parte 1)
Nel corso del 2024, uno dei principali argomenti che attirerà l'attenzione degli ufficiali d'anagrafe sarà rappresentato dalle sanzioni anagrafiche

Inizia oggi in esclusiva per gli abbonati al sito www.servizidemografici.com un lungo approfondimento dedicato alla nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche, che è stata completamente rivista dalla legge di bilancio 2024.
Il lavoro è suddiviso in quattro parti e riempirà le pagine di questo sito per questa e per la prossima settimana. Oggi in particolare vi sarà l’introduzione al nuovo impianto sanzionatorio e si farà luce sull’obbligo per l’ufficio anagrafe di applicare le sanzioni.

Questi invece gli altri tre appuntamenti:

– mercoledì 14 febbraio:
Il Comune competente all’accertamento e alla irrogazione della sanzione
I destinatari delle sanzioni
Le violazioni da sanzionare

– lunedì 19 febbraio:
L’accertamento della violazione
La sanzione in misura ridotta e le difficoltà applicative

– mercoledì 21 febbraio
La contestazione della violazione
La misura della sanzione nel verbale di accertamento della violazione
Lo sviluppo del procedimento sanzionatorio fino all’ordinanza ingiunzione

Il lavoro proseguirà con la creazione di uno speciale dedicato alle sanzioni anagrafiche in cui confluiranno anche dei podcast e ulteriori approfondimenti, anche di taglio operativo. L’argomento infine sarà oggetto di uno dei channel in programma a breve e sarà trattato in modo approfondito in un volume di prossima pubblicazione.


1. Premessa

Non vi è dubbio che quello delle sanzioni sarà uno dei principali temi al centro dell’interesse degli ufficiali d’anagrafe in questo 2024.
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha disposto con l’articolo 1, comma 242, l’integrale sostituzione del previgente articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) con il seguente:

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
Art. 11
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.

Il successivo comma 243 ha aggiunto i seguenti commi all’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) subito dopo il comma 9-bis:

Legge 27 ottobre 1988, n. 470
(Anagrafe e censimento degli italiani all’estero)Art. 6
(…omissis…)
9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono  elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio  rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge  24 dicembre 1954, n. 1228.
9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli   italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza

Partiamo con il ricordare che si tratta di un istituto già conosciuto nell’ordinamento anagrafico, rimasto tuttavia scarsamente applicato essenzialmente a causa dell’esiguità delle sanzioni previste, a cui si aggiungeva la particolare difficoltà di accertare in concreto la violazione degli obblighi anagrafici.
Oggi invece la legge di bilancio 2024 ha riscritto interamente l’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (cosiddetta legge anagrafica) con un impianto sanzionatorio decisamente più pesante, in quanto è stata prevista in via generale la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro per la violazione delle disposizioni contenute nella stessa legge anagrafica, nella legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) e nei regolamenti di esecuzione.
La sanzione è più elevata nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (che deve essere resa all’ufficiale d’anagrafe in Italia entro venti giorni) o la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero (che deve essere presentata all’ufficio consolare competente entro novanta giorni dalla data dell’effettivo trasferimento). In entrambi i casi (trasferimento dall’estero o all’estero) è infatti prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. Si legge nella relazione illustrativa che “la sanzione specifica per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all’estero mira a contrastare altresì la condotta di chi mantiene illegittimamente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere dei benefici connessi (esenzione IMU prima casa e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale)”; sempre nella citata relazione si evidenzia che “La norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell’esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili”.
L’impianto sanzionatorio è accompagnato dalla previsione (con l’inserimento del comma 9-ter all’articolo 6 della legge n. 470/1988) per cui le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli per l’applicazione delle sanzioni. 

2. L’obbligatorietà delle sanzioni per le violazioni anagrafiche

È evidente che una previsione di questo tipo, fra l’altro contenuta in una legge di bilancio, obbliga i Comuni ad applicare le sanzioni in caso di accertamento delle violazioni in materia anagrafica. Ciò è sicuramente apprezzabile in quanto contribuisce ad evidenziare l’importanza del rispetto degli obblighi anagrafici, che continuano, come ben sappiamo, ad essere troppo spesso trascurati o addirittura, nei casi più gravi, completamente aggirati dai soggetti destinatari.
Occorre tuttavia osservare, per contro, che non potrà più giustificarsi l’eventuale inattività da parte dell’ufficio di fronte all’accertamento delle violazioni anagrafiche. Si ritiene infatti che l’eventuale omissione dell’attività sanzionatoria possa configurare un’ipotesi di responsabilità erariale.
Tale aspetto crea particolare apprensione da parte degli operatori, in quanto, se da un lato la nuova disciplina ha inciso in modo rilevante sull’entità delle sanzioni, riaffermando l’importante funzione dell’anagrafe, dall’altro lato però non ha eliminato le difficoltà di giungere all’accertamento della violazione anagrafica. Anzi potremmo dire che il nuovo articolo 11 della legge anagrafica contiene addirittura delle complessità procedurali ulteriori rispetto alla previgente formulazione della norma.


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