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Colpo di spugna? Riusciranno i nostri eroi ad abrogare tutto? (10) Funzioni e poteri consolari: il dPR 5/1/1967, n, 200 va in pensione.

L’art. 14, 18 (come da ultimo modificato) L. 28/12/2005, n. 246 prevedeva che, entro 2 anni, dai decreti legislativi concernenti le disposizioni che consentivano di fare salve norme pre-1970, da emanarsi entro 2 anni (quindi: 2 + 2), fossero emanati ulteriori D. Lgs. correttivi ed integrativi.
In questo contesto,, è stato emanato il D. Lgs. 3/2/2011, n. 71 che “riscrive” sostanzialmente il dPR 5/1/1967, n. 200, con la sua abrogazione espressa.
Anche se siano presenti fattori di continuità con la fonte pre-esistente, vi sono alcuni aspetti nuovi (es.: all’art. 5, 2 per le deleghe in materia di stato civile, precedentemente non considerate).
Rimane la distinzione tra lo “schedario consolare” e l’AIRE, il ché consente di ricordare come i due istituti fosse (e rimangano) distinti, avendosi perduta l’opportunità di una loro unificazione, anche se vi sia un tentativo, per altro del tutto lieve, di prevedere una certa permeabilità (dal primo alla seconda).
L’art. 10 richiama alla memoria, per quanti lo ricordino, quanto presente all’art. 16, 9 dPR 12/10/1993, n. 572, ed è del tutto importante, per gli effetti che ne possano conseguire, la formula utilizzata sulla competenza all’accertamento del possesso della cittadinanza, dato che supera la norma precedente, limitata all’aspetto certificativo di questa. Nella materia (cittadinanza) persiste l’obbligo, per i consolati, di comunicazioni ad uffici in Italia.
In materia di pubblicazioni di matrimonio (art. 13), è evidente la “memoria” di quanto prevedeva l’art. 93, 2 CC (abrogato dal RSC), segno che il termine “pubblicazione” non può che essere quello allora così definito (anche se, erroneamente, pur se probabilmente per ragioni di sintesi espressiva, esso sia usato (da taluni) con riferimento al procedimento.
Qualche criticità potrebbe determinarsi in relazione all’art.13, 2, che si motiva sull’intervenuta abrogazione dell’art. 115, 2 CC, ma che potrebbe essere di difficile applicazione nel caso in cui le autorità locali richiedano una prova della capacità matrimoniale, sia che si tratti di Stati che siano parte o meno della Convenzione fatta a Monaco il 5/9/1980, dato che (fermandoci a questa Convenzione) il rilascio del certificato considerato da questa Convenzione non può essere rilasciato se non dopo il compimento del procedimento relativo alle pubblicazioni, oltretutto tenendo conto anche, sotto il profilo dei termini, dell’art. 99 CC.
Il ché rischia di non essere così “lineare” in presenza dell’art. 13, 2. All’art. 14, in materia di provvedimenti di dispensa (leggansi: autorizzazioni) e/o ammissione al matrimonio, muta la competenza territoriale del tribunale per i minorenni, cui – eventualmente – occorra inoltrare la domanda. Per la celebrazione del matrimonio, se permane, sostanzialmente, il medesimo impianto, vi è un’inversione espressiva sul luogo di “normale” celebrazione del matrimonio, non più espressa “in negativo”, quanto “in positivo”, con eccezione. Sul matrimonio per procura (art. 11 CC), oltre che ad una diversa competenza del tribunale (presente anche all’art. 17 e, tendenzialmente, avente carattere generale (oltretutto ampiamente incidendosi in norme processuali, sotto il profilo della competenza territoriale (per inciso, senza la co-firma del Ministro della giustizia .)), vi è un qualche “irrigidimento” (art. 16, 2) che potrebbe essere foriero di interpretazioni . improprie.
Non vi sono particolari innovazioni in materia di cambiamenti di cognome e/o nomi, salvo non segnalare un'”auto-proroga” delle “affissioni” on-line dei sunti delle relative domande (al 31/12/2010: peccato che il D, Lgs. sia stato emanato successivamente (in quanto, oltretutto, deliberato dal C.d.M. solo 9 giorni prima della scadenza di tale termine).
E’ citata espressamente la C.I. (art. 22), ma altresì, l’ipotesi di documenti di viaggio provvisori per cittadini di Stato membro dell’Unione europea (art. 23). Anche l’art. 30, 1 si potrà prestare ad interpretazioni “creative”, introducendo (ma solo apparentemente) un tertium genus alle forme per il riconoscimento di filiazione naturale, che, in precedenza, non si aveva, potendo la medesima figura agire tanto nell’esercizio delle funzioni di USC, che nell’esercizio delle funzioni notarili: ora, sembrerebbe, che si introduca una “terza” forma, anche se, nella realtà, ciò non avviene (ma può essere percepito come avvenuto).
Incidentalmente, dal 28/5/2011, l’art. 20 RSC andrà inteso quale modificato, non più facendosi riferimento alla norma in esso citata, quanto all’art. 52, 2 D. Lgs. 3/2/2001, n. 71.
L’art. 55 (in materia elettorale) non innova poi molto, salvo non rendere esplicito quanto già disposto da altre fonti legislative.
Anche in materia di servizio militare (art. 57), si è in presenza di un sostanziale mero rinvio alla normativa specifica. Il successivo art. 76 (che sostituisce il precedente art. 73 dPR 5/1/1967, n. 200) diventa una sorta di norma “in bianco”, dato che fa salve “diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri”, consentendo ad atti amministrativi (es.: circolari) di superare, derogare dalla tipicità che, astrattamente, sarebbe insista nella norma.

Tavola di corrispondenza 

d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200

D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

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