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Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009, n. 181
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo su certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni a fini elettorali.

In occasione delle elezioni parlamentari che si sono tenute in Romania nel 2008 è stato concesso ai cittadini romeni residenti all’estero di esprimere il diritto di voto. Ai sensi della legislazione dello Stato estero il diritto di voto può essere esercitato purché i cittadini romeni con residenza in un paese membro dell’Unione europea siano in possesso della carta di identità e di un certificato di residenza rilasciato dall’autorità competente. Secondo l’Agenzia, così come i cittadini italiani sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo relativamente agli atti e ai documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali, anche i cittadini rumeni che in base alla legislazione rumena possono esercitare il diritto di voto in Italia, godono del medesimo trattamento esentativo previsto dall’articolo 1 della tabella annessa al DPR n. 642/1972. Ne consegue che il certificato di residenza rilasciato ai cittadini comunitari al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine è rilasciato in esenzione dal pagamento dell’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della Tabella annessa al d.P.R. 642/1972

Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009, n. 181/E


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