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Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 3 luglio 2009, n. 604
In presenza di un nuovo contratto di lavoro esibito dallo straniero e della assenza di una documentazione da cui risulti formalmente la natura fraudolenta dei rapporti precedentemente instaurati, si deve presumere che ricorrano quelle condizioni nuove che, ai sensi dell’art. 5 del TU immigrazione, legittimano la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno
In presenza di un nuovo contratto di lavoro esibito dallo straniero e della assenza di una documentazione da cui risulti formalmente la natura fraudolenta dei rapporti precedentemente instaurati, si deve presumere che ricorrano quelle condizioni nuove che, ai sensi dell’art. 5 del TU immigrazione, legittimano la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 3 luglio 2009, n. 604
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