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STATO CIVILE - IL CASO – Modifica delle condizioni di separazione o divorzio con accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile
Quante volte è possibile fare delle modifiche ad un accordo già registrato nello stato civile?
Due cittadini separati con sentenza del tribunale si sono accordati per un assegno di mantenimento delmarito verso la moglie, poi hanno sciolto il matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile in base all’art.12 della legge n. 162/2014 dichiarando di mantenere le condizioni precedentemente accordate dalla sentenzadi separazione. Ora i coniugi hanno manifestato di rivedere l’accordo e hanno chiesto di modificare consensualmente l’assegno di mantenimento al ribasso o addirittura alla revoca con un altro accordo di fronte all’ufficiale di stato civile.
In base all’art. 12 della legge n. 162/2014:
• possono i signori chiedere l’attribuzione di un assegno di mantenimento?
• possono i signori modificare con l’accordo una sentenza del tribunale?
• possono revocare l’assegno di mantenimento?
• quante volte possono fare delle modifiche ad un accordo già registrato nello stato civile?
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